Nesso causale con il servizio e discrezionalità tecnica del Comitato di verifica (C.G.A.R.S. n. 338 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella materia del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità del pubblico dipendente, il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale. Esso è censurabile soltanto per vizi del procedimento, per manifesta irragionevolezza o illogicità della motivazione, per inattendibilità metodologica delle conclusioni, per travisamento dei fatti o per mancata considerazione di circostanze idonee a incidere sulla valutazione finale. Il giudizio dell’organo tecnico si impone all’amministrazione, che deve limitarsi a una verifica estrinseca e ha l’onere di motivare in modo particolareggiato solo quando intenda discostarsene. Le perizie e le certificazioni di parte non sono idonee, di norma, a confutare l’attendibilità del giudizio del Comitato. Ai fini del riconoscimento della causa di servizio occorre la riconoscibilità di fattori riconducibili al servizio dotati di adeguata ed efficiente incidenza causale, non operando la regola dell’equivalenza delle condizioni.

Il Fatto

Il ricorrente, finanziere poi brigadiere, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una sindrome ansioso-depressiva con somatizzazioni, insorta nel corso del rapporto e sfociata nel congedo assoluto. Aveva impugnato il parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio, la determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza e il provvedimento del Centro Informatico Amministrativo Nazionale che negava l’equo indennizzo. Il TAR Sicilia, Sez. I, con sentenza n. 3109/2021, aveva respinto il ricorso, valorizzando la discrezionalità tecnica dell’organo e la sufficienza della motivazione degli atti gravati.

L’interessato ha proposto appello dolendosi della carenza di istruttoria e di motivazione, dell’omessa considerazione delle condizioni di servizio — segnatamente l’impiego continuativo presso un sito petrolchimico e la mancata turnazione — e della mancata applicazione dei criteri medico-legali. Ha insistito per la consulenza tecnica d’ufficio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio perimetra la questione: non è in discussione l’insorgenza della patologia né la competenza tecnico-discrezionale del Comitato, ma la sufficienza dell’istruttoria esperita e la tenuta della pronuncia di primo grado che l’ha ritenuta idonea. I primi due motivi, pur formalmente diretti contro il difetto di motivazione, mirano in sostanza a sostituire la valutazione del consulente di parte a quella dell’organo tecnico.

Richiamando il parere del Consiglio di Stato n. 273/2024 e la giurisprudenza amministrativa ivi citata, la decisione ribadisce che il Comitato di verifica per le cause di servizio è l’organo competente a esprimere il giudizio conclusivo sul nesso causale o concausale, quale momento di sintesi e superiore valutazione dei giudizi degli organi sanitari intervenuti. Il suo giudizio si impone all’amministrazione, che non può attivare una nuova autonoma valutazione di merito tecnico.

Quanto al caso concreto, le censure non evidenziano vizi apprezzabili. I compiti svolti dall’appellante, pur gravosi e presi in considerazione dall’organo, rientrano tra quelli istituzionali di presidio del territorio. La mancata turnazione è dedotta in modo generico, senza elementi indiziari concreti idonei a dimostrarne l’incidenza causale. Le conclusioni del Comitato, pertanto, resistono alle doglianze.

La Corte chiarisce che, per porre in discussione l’esclusione della causalità di servizio, occorre una riconducibilità effettiva e comprovata dell’infermità al servizio svolto, non potendosi ricorrere a presunzioni. Non trova applicazione la regola dell’equivalenza delle condizioni dell’art. 41 cod. pen.: il principio della causalità adeguata richiede fattori di efficiente incidenza sul processo morboso, restando le altre condizioni mere occasioni rivelatrici. La perizia di parte, in contrasto con il referto dell’organo tecnico, non è idonea a confutarne l’attendibilità. Infondata è la censura sull’art. 58 d.P.R. n. 686/1957, richiamato solo nel preambolo del parere e non a fondamento del diniego. L’appello è respinto con conferma della sentenza e spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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