Truffa telefonica e bonifici autorizzati dal cliente esclusi dalla PSD2 (ABF Collegio di Torino n. 1513 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento disposte per intero dal pagatore, con l’inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, devono considerarsi autorizzate e non rientrano nel regime di responsabilità previsto dal d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD2. Il difetto di autorizzazione costituisce il presupposto necessario del preteso rimborso: la sua assenza esclude in radice l’applicazione della disciplina. Gli artifici e i raggiri che abbiano indotto il cliente a compiere le operazioni, pur determinanti del consenso, si collocano a monte dei pagamenti, eseguiti a valle in assenza di anomalie procedurali. Non è configurabile un obbligo di monitoraggio delle operazioni in capo all’intermediario.
Il Fatto
Il ricorrente si rivolge al Collegio affermando di aver subito, in data 15.03.2024, un raggiro telefonico ad opera di un sedicente operatore della banca. Rappresenta di aver ricevuto contestualmente messaggi all’interno della chat dell’intermediario e di aver appurato sul conto un ammanco di € 2.648,54. Il medesimo giorno sporge denuncia e disconosce le operazioni, sostenendo di essere stato vittima di una truffa sofisticata idonea a escludere la colpa grave, essendo stato vittima di un furto di dati che l’intermediario non avrebbe custodito diligentemente. Lamenta inoltre la sottoscrizione di un contratto di finanziamento e l’apertura di una carta di credito in assenza fisica del sottoscrittore.
L’intermediario resiste rilevando che tutte le operazioni erano state autenticate con autenticazione forte a due fattori, mediante accesso all’area riservata con credenziali statiche e dinamiche e OTP inviata al numero certificato, dal dispositivo in uso al cliente. La fattispecie rientra quindi nel vishing, con colpa grave desumibile dall’aver dato seguito alla telefonata e dall’aver disposto personalmente i bonifici.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dalla disciplina dell’utilizzo fraudolento degli strumenti di pagamento, contenuta nel d.lgs. n. 11/2010 come modificato dal d.lgs. n. 218/2017. Richiama la posizione consolidata dell’ABF secondo cui tale regime probatorio è ispirato al principio del rischio d’impresa, già affermato dal Collegio di coordinamento n. 3498/2012: è razionale far gravare i rischi statisticamente prevedibili sull’impresa, in grado di ribaltarne il costo sulla massa degli utenti.
L’art. 10 del d.lgs. 11/2010 impone al prestatore dei servizi di pagamento una sequenza graduata: dimostrare l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione delle operazioni e l’assenza di malfunzionamenti; quindi il comportamento gravemente colposo o fraudolento dell’utilizzatore. La prova di autenticazione rappresenta l’antecedente logico rispetto alla prova della colpa grave.
Nel caso concreto le operazioni consistono in due bonifici istantanei, di € 799,92 e € 1.848,62. Il ricorrente ha riferito nella denuncia di aver personalmente disposto le operazioni, dopo esser stato contattato da un sedicente operatore che gli indicava di spostare i fondi su altro IBAN. La circostanza è decisiva: quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, deve considerarsi autorizzata e non soggetta al regime di responsabilità della PSD2. Rientrano in questa fattispecie le operazioni eseguite seguendo le indicazioni del frodatore, le c.d. operazioni “sotto dettatura”.
Il Collegio respinge anche la censura sulla mancata custodia dei dati. Richiamando la decisione n. 1787/25, esclude che sussista un obbligo di monitoraggio delle operazioni in capo all’intermediario, il quale non può impedire che i clienti dispongano liberamente delle somme disponibili sul presupposto, indimostrato, che ogni operazione anomala sia truffaldina.
Gli artifici e i raggiri, se certamente determinanti del consenso, si sono collocati “a monte” dei pagamenti, effettuati “a valle” in assenza di anomalie procedurali e direttamente ad opera del cliente. L’ammissione di aver personalmente eseguito le operazioni esclude in radice il difetto di autorizzazione, presupposto del rimborso. Il Collegio richiama sul punto ABF Coll. Torino n. 4657/23, ABF Coll. Roma nn. 2414/23, 1414/23 e 4638/22, ABF Coll. Milano nn. 3293/23 e 2038/23. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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