Bonifico SEPA bloccato per variazione del BIC e indennizzo non dovuto senza prova del danno (ABF Collegio di Milano n. 2144 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La banca non risponde del ritardo nell’esecuzione di un bonifico SEPA quando l’impossibilità tecnica di inserire l’ordine dipende dalla variazione del codice BIC dell’istituto beneficiario e non da una condotta dell’intermediario resistente. La richiesta di indennizzo equitativo avanzata davanti all’Arbitro Bancario Finanziario non è accoglibile in mancanza di allegazione e prova dell’esistenza del pregiudizio: il ristoro del danno è sempre commisurato al pregiudizio effettivo e non degrada a riparazione di un danno in re ipsa. La quantificazione ex art. 1226 c.c. opera solo quando la lesione sia dimostrata e la liquidazione risulti impossibile o eccessivamente difficile. I disagi, i fastidi e le perdite di tempo non integrano di per sé un danno risarcibile fuori dai casi previsti dalla legge o di lesione di un diritto inviolabile della persona.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di non essere riuscito, tra il 5 e il 7 ottobre 2025, a inserire tramite App un ordine di bonifico a favore di un conto corrente a sé intestato e radicato presso un diverso intermediario. Il sistema riconosceva l’operazione come bonifico NON SEPA, nonostante pochi giorni prima un bonifico verso il medesimo rapporto fosse andato a buon fine. L’operazione si perfezionava solo l’11 ottobre 2025, senza un’adeguata assistenza da parte dell’intermediario.

Il ricorrente chiedeva la verifica dei sistemi di riconoscimento SEPA e di corrispondenza tra destinatario e IBAN, l’annullamento dei messaggi ritenuti incomprensibili, la conferma del numero telefonico come canale di dialogo o la predisposizione di strumenti alternativi, oltre a un indennizzo di € 200,00. L’intermediario eccepiva l’inammissibilità delle domande di condanna a un facere infungibile e, nel merito, l’assenza di responsabilità e di prova del danno.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare. Il ricorrente, in sede di replica, aveva riformulato le conclusioni in termini di mero accertamento delle anomalie dello schema SEPA e delle inefficienze del servizio di assistenza. L’Arbitro non è vincolato al tenore letterale della domanda e può interpretarla in modo flessibile per individuare il bene della vita perseguito, come affermato con richiamo alla decisione del Collegio di Milano n. 3703/2013. Nella specie non vi è mutatio libelli, ma una mera puntualizzazione delle domande già formulate, secondo l’indirizzo della decisione n. 8741/2020. L’eccezione di inammissibilità è quindi respinta.

Nel merito, dalle evidenze in atti risulta una modifica del codice BIC rispetto a quello precedentemente utilizzato. Tale variazione non è imputabile all’intermediario resistente, né lo è il ritardo nel pagamento. Esclusa la responsabilità, il Collegio ritiene comunque non accoglibile la richiesta di € 200,00 a titolo di ristoro dei disagi e delle perdite di tempo.

Il ricorrente non ha assolto l’onere probatorio, non avendo allegato documentazione a supporto dei danni asseriti. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il risarcimento è commisurato all’effettivo pregiudizio e non può degradare a ristoro per un danno in re ipsa (Collegio di Coordinamento, decisione n. 1642/2019). Non soccorre la quantificazione ex art. 1226 c.c., che presuppone dimostrata l’esistenza del danno.

Quanto ai danni non patrimoniali, il Collegio richiama l’indirizzo del Collegio di Milano n. 18953/2020 e le decisioni n. 26550/2019 e n. 22628/2021: fuori dai casi previsti dalla legge, solo la lesione di un diritto inviolabile concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria, secondo Cass., Sez. Unite, n. 26972 del 2008. Il ricorso non è pertanto meritevole di accoglimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1226 c.c.

Tutte le 732 sentenze sull'art. 1226 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *