Estinzione anticipata e rimborso costi up-front con criterio del costo ammortizzato (ABF Collegio di Roma n. 2738 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 125-sexies TUB, nel testo vigente anteriormente alla novella del 2021 e come interpretato dalla Corte di giustizia UE, causa C-383/18, il consumatore ha diritto alla riduzione non solo delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front, ivi compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia, con esclusione delle imposte. Il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché agevolmente comprensibile e rispondente a un principio di relativa proporzionalità. In mancanza, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, e i costi recurring secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis). La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non è accolta quando il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, salvo un atteggiamento ostile dell’intermediario.

Il Fatto

La parte ricorrente stipulava l’11 febbraio 2020 un contratto di prestito personale rimborsabile mediante cessione di quota dello stipendio, per un capitale lordo di euro 27.120,00, da estinguersi in 120 rate mensili di euro 226,00. Nell’aprile del 2024, dopo aver pagato la rata n. 48, procedeva all’estinzione anticipata del finanziamento.

Con ricorso pervenuto il 28 novembre 2025, l’istante contesta il conteggio estintivo e chiede il rimborso delle commissioni e spese pagate e non godute per euro 1.065,84, oltre interessi legali e spese di assistenza, nonché la restituzione di quote versate in eccedenza. L’intermediario eccepisce di aver già rimborsato euro 2.160,41 di interessi non maturati e di non dovere ulteriori somme, qualificando le commissioni come up-front; in via subordinata deduce il proprio difetto di legittimazione passiva quanto agli oneri di intermediazione, versati a un terzo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge l’eccezione di legittimazione passiva. Dalla documentazione emerge che la convenuta, nel ruolo di cedente, ha emesso il conteggio estintivo e riscosso il relativo versamento. Secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, infatti, obbligato alla restituzione è il soggetto che riceve il pagamento; richiamate le decisioni del Collegio di Roma n. 19813/2021, del Collegio di Napoli n. 15168/2022 e del Collegio di Coordinamento n. 6816/2018, la legittimazione passiva è quindi affermata.

Nel merito, il rimborso anticipato è disciplinato dall’art. 125-sexies TUB, attuativo dell’art. 16 della direttiva 2008/48/CE. La sentenza della Corte di giustizia UE dell’11 settembre 2019, causa C-383/18, ha chiarito che il diritto alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore. Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 26525 del 2019, ha ritenuto tale principio applicabile anche ai contratti anteriori alla pubblicazione della pronuncia.

Poiché il contratto è stato stipulato prima del 25 luglio 2021, il Collegio applica il previgente art. 125-sexies TUB, come interpretato dalla decisione n. 26525/2019, in virtù della disciplina intertemporale dell’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale resa dalla Corte costituzionale n. 263 del 2023. Restano ferme le imposte, non soggette a riduzione.

Quanto ai costi up-front, il Collegio richiama il criterio del costo ammortizzato, analogo a quello previsto per gli interessi corrispettivi; i costi recurring seguono invece il criterio del pro rata temporis, salvo clausola contrattuale diversa, comprensibile e proporzionata. Sulla qualificazione delle voci, il Collegio recepisce l’indicazione della propria decisione n. 1464/2024, relativa alla medesima fattispecie contrattuale: le spese di istruttoria sono recurring, le spese di intermediazione up-front.

Il Collegio rigetta invece la domanda di restituzione delle quote asseritamente versate in eccedenza, per mancato assolvimento dell’onere probatorio, e quella di rifusione delle spese legali, richiamando la decisione n. 4580/2025 del Collegio di Coordinamento. Dispone quindi il pagamento di euro 793,00, con interessi legali dalla richiesta al saldo, oltre al contributo di euro 200,00 alla Banca d’Italia e al rimborso di euro 20,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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