Prelievi ATM non autorizzati: concorso di colpa dell’utente e onere probatorio dell’intermediario (ABF Collegio di Roma n. 3278 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di operazioni di pagamento non autorizzate eseguite presso ATM, il prestatore di servizi di pagamento è tenuto, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 11/2010, ratione temporis applicabile, a provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito conseguenze da malfunzionamento o altri inconvenienti. Sull’utente grava, per converso, un onere di allegazione delle circostanze atte a offrire almeno un’attendibile ipotesi alternativa all’utilizzo imputabile al titolare. La negligente custodia dello strumento e delle credenziali, unitamente al difetto di diligenza nella verifica delle movimentazioni, integra colpa grave e giustifica il concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 cod. civ. La mancata attivazione del servizio di alert costituisce carenza organizzativa imputabile all’intermediario.
Il Fatto
Il ricorrente si rivolge all’Arbitro per ottenere la restituzione di € 46.500,00, oltre interessi legali, per l’esecuzione di 11 prelievi ATM non autorizzati, effettuati tra il 16.09.2024 e il 15.10.2024 su tre differenti conti. Esposta infruttuosamente la fase di reclamo, egli riferisce che la carta era custodita nel proprio studio professionale, in una cartellina anonima, separatamente dal PIN, conservato in altra cartellina.
L’intermediario resiste sostenendo che tutte le operazioni sono state eseguite mediante SCA, con utilizzo congiunto della carta e inserimento del PIN corretto al primo tentativo, e che l’ATM consente prelievi fino a € 4.900,00 al giorno. Sottolinea il comportamento gravemente colposo dell’utente nella custodia dello strumento e delle credenziali e chiede, in subordine, l’accertamento del concorso di colpa.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile ratione temporis, individuato nel d.lgs. n. 11/2010 come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD2. L’art. 10 pone a carico del prestatore l’onere di dimostrare l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione dell’operazione, nonché l’assenza di malfunzionamenti; sull’utente incombe invece l’onere di allegare circostanze utili a sostenere l’ipotesi fraudolenta. Nel caso concreto, i prelievi risultano effettuati con la carta originale, lettura del chip e digitazione corretta del PIN al primo tentativo.
Il Collegio ravvisa la colpa grave del ricorrente sotto più profili. Egli non ha chiarito se la carta sia stata rubata o prelevata e poi riposta nel luogo di custodia; non ha fornito elementi utili a provare la natura realmente fraudolenta delle operazioni, non emergendo dalla denuncia circostanze atte a circoscrivere la truffa. Rileva inoltre l’impugnazione selettiva: la richiesta di restituzione concerne solo alcune delle operazioni compiute nel periodo, mentre altre sono considerate genuine, con ciò determinando un quadro presuntivo incerto e contraddittorio.
Assume rilievo anche la condotta dell’utente rispetto all’home banking: la documentazione dell’intermediario attesta numerosi accessi nel periodo, il primo dei quali datato nove giorni dopo la prima operazione disconosciuta. Il ricorrente si è avveduto dei prelievi solo dopo essere stato contattato dalla banca per l’anomalia delle movimentazioni. Una condotta più diligente avrebbe evitato il protrarsi dell’utilizzo non autorizzato dello strumento.
Sotto altro profilo, il Collegio censura l’intermediario per non aver provato l’attivazione del sistema di alert, la cui mancanza è considerata carenza organizzativa imputabile al prestatore secondo l’orientamento arbitrale consolidato. Ritiene pertanto verosimile che le operazioni siano state eseguite da chi avesse facile accesso allo strumento e alle credenziali.
Rilevato il concorso di colpa tra le parti, in ossequio all’art. 1227 cod. civ., il Collegio riconosce al ricorrente in via equitativa € 5.000,00, accogliendo parzialmente il ricorso e ponendo a carico dell’intermediario il contributo alle spese della procedura e il rimborso del versamento di presentazione.
Nota della Redazione
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