Onere probatorio dell’intermediario e colpa grave dell’utilizzatore nella frode informatica (ABF Collegio di Milano n. 79 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di operazioni di pagamento disconosciute, l’art. 11 d.lgs. n. 11/2010 e il Provvedimento attuativo della Banca d’Italia del 5 luglio 2011 pongono due oneri probatori ineludibili a carico dell’intermediario: dimostrare l’autenticazione, la corretta registrazione e la contabilizzazione dell’operazione in assenza di anomalie, e provare i fatti idonei a integrare la colpa grave dell’utilizzatore, unica ipotesi, oltre al dolo, in cui questi sopporta le conseguenze dell’utilizzo fraudolento. Ove l’autenticazione risulti provata attraverso la SCA e la ricostruzione della truffa sia del tutto carente, la domanda di rimborso va respinta. La mera allegazione di un SMS civetta e di una telefonata, priva di riscontro documentale e accompagnata dall’ammissione di aver eseguito pedissequamente le istruzioni ricevute, non integra un affidamento legittimo meritevole di tutela.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per ottenere un parziale risarcimento in relazione a un’operazione fraudolenta eseguita da ignoti a suo danno. Riferisce di aver ricevuto un SMS, proveniente da un intermediario diverso dalla banca convenuta, che lo informava di un prelievo di € 1.850,00 e indicava un numero di telefonia fissa da contattare per disconoscere il pagamento.

Contattato il numero, un sedicente operatore lo induceva a scaricare una App e ad avvicinare la carta di credito al cellulare (il testo indica “carta di credito” ma la materia e i log descrivono una carta di pagamento con PIN). Poco dopo veniva eseguito un prelievo di € 1.000,00 presso un esercente di Napoli. Il cellulare si spegneva e il ricorrente bloccava la carta. L’intermediario chiede il rigetto del ricorso, in subordine l’accertamento del concorso di colpa ex art. 1227 c.c., rilevando che il ricorrente non ha allegato l’SMS né prova della telefonata.

La motivazione del Collegio

Il Collegio richiama la disciplina del d.lgs. 27.1.2010 n. 11 e il Provvedimento attuativo della Banca d’Italia del 5.7.2011, ribadendo la ripartizione degli oneri probatori: spetta all’intermediario provare l’autenticazione dell’operazione e la colpa grave dell’utilizzatore.

Sul primo versante, i log prodotti dall’intermediario dimostrano che la transazione è stata eseguita mediante POS fisico con carta presente e codice PIN, con autenticazione a più fattori (SCA) regolarmente registrata. L’autenticazione risulta quindi provata.

Quanto alla truffa, la ricostruzione offerta dal ricorrente è sostanzialmente carente: egli non produce copia dell’SMS civetta (assumendo di aver formattato il telefono) e non fornisce elementi idonei a configurare un legittimo affidamento circa la genuinità del messaggio o della telefonata, né una eventuale clonazione dello strumento. Le sue dichiarazioni, ammettendo la pedissequa esecuzione delle istruzioni ricevute, hanno carattere confessorio e confermano la regolare autenticazione in assenza di indici di anomalia.

Il Collegio ritiene irrilevante, ai fini della colpa grave, il momento della contabilizzazione o del disconoscimento: manca agli atti qualunque riferimento temporale o documento che attesti il blocco della carta. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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