Truffa trading online e bonifici disposti dal cliente escludono responsabilità banca (ABF Collegio di Milano n. 882 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando un’operazione di pagamento è disposta e autenticata per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, l’operazione deve considerarsi autorizzata e non viene in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate previsto dalla direttiva 2015/2366/UE e dal d.lgs. n. 11/2010. Il cliente che invochi la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per mancato intervento dei presidi antifrode deve allegare e provare l’anomalia delle operazioni rispetto alla propria pregressa operatività. Non è configurabile nel nostro ordinamento un obbligo generale di protezione della banca che si traduca in un controllo sul merito degli affari del cliente.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di essere rimasta vittima di una truffa: ha trasferito somme crescenti a una presunta società di investimenti online, utilizzando l’home banking della propria banca. I bonifici sono stati eseguiti personalmente, ma, secondo la tesi della cliente, sulla base di artifizi e raggiri, con un consenso viziato ai sensi dell’art. 1427 c.c. La ricorrente ritiene le operazioni anomale rispetto alla propria operatività ordinaria per importi, frequenza e conti di destinazione, e contesta alla banca di non aver attivato filtri o alert antifrode né di averla contattata. Domanda quindi il rimborso di € 85.000, oltre interessi e spese.

L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità per materia, sostenendo che la pretesa riguarderebbe il recupero di un investimento finanziario. Nel merito rileva che le operazioni sono state disposte, autorizzate e autenticate dalla correntista, che non vi è stata alcuna compromissione del servizio di internet banking e che non spetta alla banca verificare il regime autorizzativo della società destinataria dei fondi. Chiede in via subordinata la ripartizione del danno ex art. 1227 c.c.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. Le censure della ricorrente non investono l’investimento in sé, ma la mancata attivazione dei presidi antifrode e dei sistemi di monitoraggio automatico dei pagamenti da parte del prestatore di servizi di pagamento disponente. La stessa cliente riconosce il carattere fraudolento dell’attività dei terzi, che si presentavano come referenti di una presunta società di investimenti. La causa petendi radica dunque la competenza dell’Arbitro.

Nel merito, i tre bonifici contestati ammontano complessivamente a € 85.000. Il Collegio richiama l’orientamento dei Collegi ABF secondo cui, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, l’operazione è autorizzata: non viene perciò in rilievo il regime delle operazioni non autorizzate.

Quanto alla condotta della banca, la ricorrente contesta in modo generico il mancato monitoraggio di pagamenti asseritamente anomali per beneficiario, importo e frequenza. Manca però qualsiasi supporto probatorio: non è nemmeno prodotto l’estratto conto storico da cui verificare la movimentazione pregressa e quindi l’asserita divergenza rispetto all’operatività ordinaria.

Il Collegio conclude che la ricorrente invoca, in sostanza, un obbligo generico di protezione dell’intermediario, che si risolverebbe in un obbligo di vigilanza e controllo sul merito degli affari del cliente: obbligo di cui non vi è traccia nell’ordinamento. Al contrario, gli atti e le dichiarazioni delle parti dimostrano l’efficacia causale determinante della condotta della ricorrente nella produzione del danno lamentato. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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