Colpa grave del cliente che inserisce OTP su sito clone (ABF Collegio di Milano n. 968 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’intermediario dimostra l’autenticazione forte delle operazioni di pagamento contestate e il sistema risulta conforme alla Strong Customer Authentication, senza indici di anomalia, le mancate allegazioni del cliente sulle concrete circostanze della frode subita costituiscono un elemento dal quale il Collegio può trarre il convincimento circa la sua colpa grave. Ne consegue il rigetto della domanda di rimborso, in applicazione della disciplina del D.lgs. n. 11/2010 come modificato dal D.lgs. n. 218/2017 di attuazione della direttiva PSD II. La valutazione della condotta delle parti, alla luce dell’art. 1227 c.c. invocato in via subordinata, resta assorbita dall’accertamento della colpa del titolare dello strumento di pagamento.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di aver effettuato, in data 21.08.2025, una ricarica telefonica on-line su quello che riteneva essere il sito di un operatore telefonico. Dopo aver indicato importo, numero di telefono e dati della carta di credito, e aver inserito i dati di autenticazione richiesti dal sistema, non riceveva alcuna notifica di avvenuta ricarica. Ripeteva l’operazione, che ancora una volta non andava a buon fine, comprendendo infine di essersi imbattuta in un sito fraudolento.

Contattava immediatamente il servizio clienti dell’intermediario per bloccare la carta e inviava una e-mail per chiedere lo storno delle operazioni. L’intermediario negava il rimborso, e la ricorrente adiva l’ABF domandando la restituzione di euro 776,00. L’intermediario eccepiva che le operazioni erano state eseguite in modalità 3D secure mediante SCA, con inserimento di codice OTP e codice segreto, e che la condotta gravemente colposa della cliente aveva causato il pregiudizio; in via subordinata chiedeva la ripartizione del danno ex art. 1227 c.c.

La motivazione del Collegio

Il Collegio delimita l’oggetto della controversia a due operazioni contestate, per complessivi euro 776,00, poste in essere il 21.08.2025. Rileva che alla data dei fatti trovava applicazione il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal D.lgs. n. 218/2017 di attuazione della direttiva 2015/2366/EU (PSD II), entrato in vigore il 13.01.2018.

Il primo passaggio argomentativo riguarda l’onere probatorio. La ricorrente non ha prodotto alcuna prova della presentazione della denuncia della truffa. Quanto all’autenticazione forte, alla corretta contabilizzazione e registrazione delle operazioni, dagli atti risulta che le stesse sono state autenticate tramite OTP (elemento di possesso) e codice segreto (elemento di conoscenza). L’intermediario ha dunque assolto all’onere probatorio che gli incombe.

Il Collegio passa quindi a valutare la condotta delle parti e i profili rilevanti per la sussistenza della colpa. Osserva che la ricorrente si è limitata a riferire di aver inserito i dati richiesti nella convinzione di effettuare una ricarica, ripetendo più volte l’operazione e autorizzando personalmente i pagamenti disconosciuti. Non ha allegato screenshot della presunta pagina clone e non risulta che abbia sporto denuncia.

Su queste basi il Collegio richiama l’orientamento dei Collegi ABF nelle contestazioni di utilizzi fraudolenti on line: quando l’intermediario ha offerto la prova dell’autenticazione delle transazioni, il sistema di pagamento è conforme alla SCA e non emergono indici di anomalia, le mancate allegazioni del cliente sulle circostanze di fatto della frode rappresentano un elemento da cui desumere il convincimento circa la colpa grave del cliente medesimo. La domanda di rimborso viene pertanto rigettata, restando assorbita l’istanza subordinata di ripartizione del danno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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