Contributo unificato dovuto dalla soccombente anche in caso di compensazione delle spese (TAR Emilia-Romagna n. 643 del 01.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002 impone il pagamento del contributo unificato alla parte soccombente in ogni caso, anche quando il giudice disponga la compensazione giudiziale delle spese e anche se quella parte non si sia costituita in giudizio. La relativa controversia, avente ad oggetto la spettanza del contributo versato, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo e non in quella del giudice tributario. È soccombente l’Amministrazione che abbia visto annullare gli atti impugnati, anche quando l’annullamento non comporti il conseguimento del bene della vita cui aspirava la parte ricorrente. Il giudizio di ottemperanza è pertanto il rimedio esperibile per ottenere la restituzione del contributo.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere la restituzione del contributo unificato versato nel giudizio concluso con una precedente sentenza dello stesso TAR. In quel giudizio il Tribunale aveva compensato le spese, ravvisando una soccombenza reciproca, e nulla aveva statuito in ordine al contributo.

L’Amministrazione, costituitasi tramite l’Avvocatura dello Stato, ha eccepito in camera di consiglio il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice tributario, richiamando un precedente del TAR Milano n. 939 del 28 marzo 2024. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il precedente invocato dall’Amministrazione viene ritenuto non conferente. In quel caso il TAR Milano aveva effettivamente riscontrato una soccombenza reciproca: aveva annullato il provvedimento di decadenza, ma respinto la domanda di risarcimento in forma specifica e dichiarato inammissibile quella per equivalente.

Nel caso in esame, invece, la sentenza da ottemperare ha respinto vari motivi ma ha accolto due censure, annullando gli atti impugnati in relazione ad esse e obbligando l’Amministrazione a riaprire il procedimento di verifica dell’anomalia. I provvedimenti impugnati sono stati dunque annullati, così come richiesto nel ricorso introduttivo: non si configura una soccombenza reciproca in senso proprio.

L’andamento processuale può giustificare la compensazione delle spese, come già statuito. Su questa base il Collegio affronta la questione nuova, non esaminata dalla sentenza, relativa alla spettanza del contributo unificato. Richiama l’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002, secondo cui l’onere relativo al pagamento dei contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche in caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio.

Da ciò deriva che la questione rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. L’annullamento degli atti impugnati rende soccombente l’Amministrazione anche se ciò non comporta il conseguimento del bene della vita cui la parte aspirava. La domanda di ottemperanza è quindi fondata: il Ministero della giustizia dovrà versare al ricorrente il contributo unificato entro sessanta giorni.

In caso di ulteriore inadempienza, su istanza di parte provvederà, entro i successivi sessanta giorni, un commissario ad acta nominato fin d’ora nel Direttore della Direzione generale del bilancio e della contabilità del Ministero della giustizia, con facoltà di subdelega. I contrasti interpretativi sulla questione giustificano la compensazione anche delle spese del giudizio di ottemperanza, fermo l’obbligo dell’Amministrazione di restituire l’importo pari al contributo versato per il presente giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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