Ottemperanza al giudicato sul TFS e nomina del commissario ad acta (TAR Marche n. 778 del 30.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza quando l’amministrazione, destinataria di una sentenza passata in giudicato, non dia esecuzione alcuna al comando giudiziale e si limiti, nel successivo giudizio, a ribadire la correttezza del proprio operato ormai annullato. Il giudicato formatosi impone all’ente previdenziale la rideterminazione del trattamento di fine servizio secondo i criteri fissati nella sentenza ottemperanda, restando irrilevanti le difese tardive non proposte nel giudizio definito. Sussistendo i presupposti, il Collegio nomina il commissario ad acta e prescrive le modalità dell’esecuzione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. a), cod. proc. amm. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è invece rigettata quando la nomina immediata del commissario assicuri una ragionevole e pronta definizione della controversia.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente dell’Arma dei Carabinieri, agisce ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. per l’ottemperanza della sentenza con cui il TAR Marche aveva annullato l’atto dell’Inps relativo alla liquidazione del suo TFS, ordinando all’Istituto di rideterminare la somma correttamente spettante entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione.
La pronuncia, notificata all’Inps e non appellata, era divenuta definitiva. L’Ente previdenziale, tuttavia, non aveva adottato alcun provvedimento. Da qui il ricorso per ottemperanza, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, di condanna alla penalità di mora e di rimborso delle spese. Si costituivano l’Istituto previdenziale, che sosteneva la correttezza del proprio operato, e l’Amministrazione della Difesa, senza articolare memorie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione non è stata appellata, non risulta sospesa né riformata ed è passata in giudicato. L’amministrazione ha considerato il pronunciamento tamquam non esset, limitandosi a sostenere con mera memoria la correttezza del proprio operato, senza dare esecuzione al comando giudiziale e senza nemmeno emanare un atto confermativo del precedente.
Sussistono pertanto tutti i presupposti per l’accoglimento del ricorso. Per una più sollecita esecuzione, il Collegio ritiene opportuna la nomina immediata di un commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Inps di Roma, che provvederà personalmente o tramite funzionario appositamente delegato con atto formale entro dieci giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Al netto di tale termine, il commissario adotterà nei successivi sessanta giorni i provvedimenti necessari all’esecuzione.
Il giudice dell’ottemperanza richiama il contenuto della sentenza ottemperanda, che aveva stabilito la necessità per l’Inps di rideterminare l’importo del TFS, facendovi confluire il conteggio dei periodi di servizio utili secondo la ricostruzione operata dall’Amministrazione della Difesa. Rileva che nel giudizio definito con la sentenza ottemperanda l’Istituto non si era costituito e solo in questa sede ha svolto tardive difese, il cui merito non può incidere sul giudicato, ma può al più riguardare la fase di riedizione del potere.
Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. a), cod. proc. amm., il Collegio prescrive le modalità dell’ottemperanza: chiarire definitivamente se l’Inps abbia o meno erogato in passato somme a favore del ricorrente e di quale natura, per quantificare correttamente il TFS e chiarire la discrepanza tra importo lordo spettante e importo deliberato. Sui compensi del commissario, posti a carico dell’Inps, e sulle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre IVA e CPA, il Tribunale provvede come in dispositivo.
Nota della Redazione
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