Sospensione dell’ordine di demolizione senza termine certo è illegittima (TAR Abruzzo n. 57 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di sospendere l’efficacia di un’ordinanza di demolizione è espressione del potere di autotutela disciplinato dall’art. 21-quater, comma 2, legge n. 241/1990 e va esercitato nei rigorosi limiti ivi previsti. La sospensione esige gravi ragioni e un termine esplicito e certo nel suo termine finale, non essendo sufficiente un riferimento generico alla conclusione di lavori edili non individuati. Il parametro di durata è la stretta necessarietà del tempo, in funzione di garanzia della certezza della posizione giuridica del destinatario. La clausola di chiusura preclude comunque la sospensione oltre i termini per l’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies. Il superamento del termine di dodici mesi integra un vizio di natura sostanziale e decadenziale.

Il Fatto

La società controinteressata ha realizzato due capannoni prefabbricati su un terreno in forza di ordinanze sindacali adottate per l’emergenza sismica, poi revocate per cessazione dello stato emergenziale abitativo. Con ordinanza n. 1 del 2 febbraio 2021 il Comune ha ingiunto la demolizione e il ripristino; il ricorso della società è stato respinto con sentenza n. 535 dell’1 dicembre 2021.

Con determinazione del 6 dicembre 2021 il Comune ha prorogato il termine di esecuzione all’1 marzo 2022; con determinazione del 9 maggio 2022 ha poi sospeso l’efficacia dell’ordinanza di demolizione fino al termine dei lavori edili post sismici. Il proprietario di un immobile confinante ha impugnato entrambi i provvedimenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica il provvedimento del 9 maggio 2022 come atto di autotutela di natura cautelare e durata temporanea, riconducendolo all’art. 21-quater, comma 2, legge n. 241/1990, espressamente richiamato dall’atto stesso. Respinta la tesi della difesa secondo cui l’Amministrazione avrebbe integrato la motivazione dell’ordinanza di demolizione.

Il Tribunale richiama la ratio della norma, individuata nell’esigenza di evitare una sospensione sine die e di tutelare la certezza della posizione giuridica, citando Consiglio di Stato, sezione IV, 22 febbraio 2017, n. 823.

Le ragioni addotte — l’esigenza di completare la ricostruzione e l’interesse pubblico alla speditezza degli interventi — non presentano il carattere della gravità. Esse ripropongono una motivazione già censurata dalla sentenza n. 535 dell’1 dicembre 2021, non riformata nel merito perché l’appello si è chiuso con una decisione di rito (Consiglio di Stato, sezione II, n. 4767 del 13 giugno 2022). L’ordinanza cautelare n. 990 del 2 marzo 2022 aveva valorizzato solo il periculum, senza pronunciarsi sul termine di cessazione del mantenimento dei manufatti.

Il provvedimento non indica alcun termine certo: lo correla alla conclusione dei lavori edili, fattore imprevedibile e non individuato. La condizione della conclusione “secondo la cronologia stabilita dalla pubblica autorità” non integra il requisito dell’esplicita indicazione del termine.

Infine, la sospensione è stata disposta oltre i dodici mesi dall’adozione del provvedimento sospeso, in violazione dell’art. 21-nonies, comma 1: termine sostanziale e decadenziale che preclude in assoluto l’esercizio del potere cautelare, come conforta Consiglio di Stato, sezione V, n. 1922 del 2020. Assorbiti gli altri motivi, il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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