SCIA e inerzia del Comune, obbligo di verifiche sul terzo interessato (TAR Toscana n. 667 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione certificata di inizio attività non costituisce provvedimento tacito direttamente impugnabile. Il terzo che intenda contrastarla deve sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. A fronte della sollecitazione ex art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241/1990 l’amministrazione ha l’obbligo di attivarsi nell’esercizio delle attività di verifica, salvo i casi di abuso dell’istituto o di reiterazione di istanze su poteri e attività già svolti. Il giudice accerta l’obbligo giuridico di definire il procedimento con provvedimento espresso e motivato, ma non può statuire nel merito dell’attività di vigilanza, che resta connotata da discrezionalità.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un immobile adiacente a un esercizio di ristorazione. Con segnalazione dell’8.01.2024, formulata ai sensi dell’art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241/1990, ha lamentato l’ampliamento della superficie di somministrazione realizzato dall’impresa mediante una SCIA del 26.09.2023, con collocazione di una struttura composta da quattro tendoni per circa mq 110 nel giardino retrostante. Ha chiesto al Comune l’avvio delle verifiche e la declaratoria di inefficacia della segnalazione, deducendo violazioni edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, acustiche, antincendio e commerciali, in particolare degli artt. 48 e 50 della LRT n. 62/2018.

Il Comune non ha riscontrato l’istanza e non si è costituito in giudizio. La ricorrente ha quindi impugnato il silenzio chiedendo la declaratoria di illegittimità, la condanna a provvedere e una pronuncia sulla fondatezza della pretesa, con nomina di commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama un precedente sulla stessa vicenda, la sentenza n. 455/2024 dello stesso Tribunale, che aveva qualificato i tendoni come opera soggetta a permesso di costruire e non come elemento di arredo in edilizia libera, rimettendo all’amministrazione il completamento dell’istruttoria edilizia. Su quel fronte i profili edilizi odierni sono pertanto assorbiti. Residuano i profili di regolarità commerciale dell’attività di somministrazione, sui quali il Comune non ha svolto alcun riscontro.

Il Tribunale ricostruisce il quadro dell’art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241/1990: la SCIA non è provvedimento tacito impugnabile e il terzo deve sollecitare le verifiche, esperendo in caso di inerzia la sola azione avverso il silenzio. Lo scopo della tutela è sollecitare l’attività amministrativa; solo laddove l’amministrazione faccia cattivo uso dei propri poteri il terzo può ricorrere, e il giudice valuta i presupposti dell’intervento, non l’annullamento degli effetti della segnalazione.

Richiamando l’orientamento espresso dal TAR Lazio, Sez. II quater, n. 911 del 2021, il Collegio afferma che il giudice accerta l’obbligo di definire il procedimento con provvedimento espresso e motivato, ma non anche l’obbligo di adottare i provvedimenti inibitori e sanzionatori, perché l’adozione resta condizionata all’esercizio di un potere valutativo discrezionale. L’amministrazione, quindi, ha l’obbligo di attivarsi, salvo abuso dell’istituto o reiterazione di istanze su poteri già esercitati.

Nel caso concreto la sollecitazione è la prima relativa alla SCIA del 26.09.2023 e non è sovrapponibile a quella oggetto del precedente gravame, che riguardava atti anteriori. Il ricorso avverso l’inerzia è dunque fondato. Il Collegio precisa però che, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., non può essere emessa alcuna statuizione sul merito dell’attività di vigilanza, residuando spazi di valutazione discrezionale dell’amministrazione procedente. Il Comune deve esitare il procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza; le spese, liquidate in euro 3.000,00 oltre oneri, seguono la soccombenza con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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