Decadenza concessione demaniale marittima per morosità del subentrante (TAR Lazio n. 696 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il subentrante nella titolarità di una concessione demaniale marittima risponde di tutti gli obblighi e oneri del rapporto concessorio originario, compreso il pagamento dei canoni pregressi, quando la licenza di subingresso preveda espressamente l’accettazione delle condizioni e degli obblighi del titolo originario, come se questo fosse stato da lui stipulato. Il mancato pagamento di intere e reiterate annualità del canone, per un importo rilevante, integra l’inadempimento grave che legittima la decadenza ai sensi dell’art. 47 cod. nav. Il diniego di rateizzazione opposto dall’Agenzia del Demanio attiene alle sole modalità di pagamento e non si pone in rapporto di causalità diretta con la decadenza, restando questa giustificata dal grave inadempimento. L’Agenzia del Demanio, cui sono demandate le funzioni dominicali dello Stato, ha competenza in materia di riscossione dei canoni e di concessione delle dilazioni, mentre l’ente territoriale non può decidere se e come accordare la rateizzazione.
Il Fatto
La società ricorrente è subentrata, con licenza di subingresso, alla cooperativa originaria nella titolarità di una concessione demaniale marittima per uno stabilimento balneare. Il Comune, rilevata la morosità della concessionaria per numerose annualità del canone, ha dichiarato la decadenza delle concessioni e del successivo atto di subingresso.
La società ha impugnato il provvedimento, contestando di non essere debitrice dei canoni pregressi e deducendo l’illegittimità del diniego di rateizzazione, la violazione delle garanzie partecipative e l’incompetenza dell’Agenzia del Demanio. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la nota dell’Agenzia che aveva negato la dilazione. La tutela cautelare è stata respinta in due occasioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del rapporto. La licenza di subingresso prevede espressamente che il subentrante debba rispondere dell’esatta osservanza di tutte le condizioni del titolo originario, come se lo stesso fosse stato da lui stipulato. Il rapporto è dunque configurabile come novazione soggettiva, con sostituzione del concessionario in un rapporto esistente e permanenza di tutti gli obblighi e oneri originari. Su questa base i motivi del ricorso principale volti a contestare la debenza dei canoni pregressi sono infondati.
Quanto alla decadenza, il Tribunale rileva che essa trova fondamento nel mancato pagamento di numerose annualità del canone, per un importo superiore ai centomila euro, e nella mancata presentazione della garanzia fideiussoria. L’inadempimento di una prestazione fondamentale, perpetrato in misura grave mediante il mancato versamento di intere annualità, determina l’obbligo per l’Amministrazione di attuare la risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 47 cod. nav.
Il Collegio esclude che il diniego di rateizzazione si ponga in rapporto di causalità diretta con la decadenza. La dilazione attiene alle modalità di pagamento di quanto non versato e ha rilievo solo contabile, impedendo l’iscrizione a ruolo delle somme non riscosse. L’eventuale illegittimità del diniego non avrebbe riflessi sul provvedimento di decadenza, che resta giustificato dal grave inadempimento.
Sul piano della competenza, il Tribunale chiarisce che gli introiti dei canoni demaniali sono di competenza erariale e che l’Agenzia del Demanio ha piena competenza in materia di controllo della riscossione, concessione delle dilazioni e iscrizione a ruolo. Gli enti territoriali hanno un potere gestorio di determinazione e controllo del canone, ma non possono decidere se e come adottare la rateizzazione. Quanto alle garanzie partecipative, il rappresentante legale dell’attuale società era anche rappresentante della concessionaria originaria, quindi era a conoscenza della situazione debitoria.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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