Sospensione ex art. 100 TULPS, natura preventiva e no avviso di avvio (TAR Toscana n. 696 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande disposta dal Questore ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. non ha natura sanzionatoria, ma si iscrive nel quadro delle misure di prevenzione e persegue lo scopo di impedire, mediante la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale. Il carattere preventivo e cautelare della misura giustifica l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, potendosi ritenere l’urgenza in re ipsa. La misura prescinde dalla responsabilità dell’esercente, il cui diritto a svolgere l’attività commerciale può subire limitazioni nel bilanciamento con il bene primario della sicurezza della collettività. La legittimità del provvedimento richiede l’accertamento di una situazione di pericolosità continuativa e non episodica, desumibile dalla cattiva frequentazione del locale.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un pubblico esercizio a Firenze. Il Questore, con decreto del 25 luglio 2024, ha disposto la sospensione della licenza di somministrazione per sette giorni ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S.. Il provvedimento muove da un grave episodio di violenza avvenuto l’8 maggio 2024 nei pressi del bar, nel corso del quale un avventore è stato seriamente ferito al volto. I soggetti coinvolti risultavano segnalati per precedenti di polizia e penali, e il ferito era destinatario di un divieto di accesso ai pubblici esercizi della zona, comprensivo del locale.
La Questura ha fondato la misura anche sulla cattiva frequentazione del bar, confermata da controlli successivi nel giugno e nel luglio 2024, nel corso dei quali è stata rilevata la presenza di soggetti con precedenti, tra cui lo stesso ferito dell’8 maggio. La società ha impugnato il decreto deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e del diritto di accesso agli atti. La richiesta cautelare è stata respinta; all’udienza del 10 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto riconosciuto l’interesse alla decisione, benché la sospensione fosse già stata scontata. La ragione è che l’art. 100, comma 2, T.U.L.P.S. prevede la revoca della licenza in caso di ripetizione dei fatti che avevano giustificato una prima sospensione: da qui l’utilità di ottenere la caducazione del provvedimento.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto palesemente infondato. Quanto alle garanzie procedimentali, il TAR richiama la giurisprudenza costante secondo cui il carattere preventivo e cautelare della misura giustifica l’omissione dell’avviso di avvio del procedimento (richiamata la Sez. II n. 111/2019 dello stesso TAR Toscana). L’urgenza di provvedere è in re ipsa, e il caso concreto presentava una gravità tale da rendere non irragionevole la scelta della Questura.
Le doglianze sull’accesso agli atti sono state considerate estranee al ricorso, non essendo stata formulata alcuna domanda di accesso. Nel merito, le verifiche di polizia hanno confermato una situazione di pericolosità continuativa e non episodica per l’ordine pubblico, legata alla frequentazione del locale da parte di soggetti con precedenti. Il TAR sottolinea la continuità gestionale: l’attività risulta di fatto gestita dalla precedente titolare, già destinataria di due sospensioni ex art. 100 T.U.L.P.S. e poi assunta come barista dalla società. Gli agenti hanno ricostruito la dinamica dei fatti tramite le immagini della videosorveglianza comunale.
Da ultimo, il Collegio ribadisce la natura non sanzionatoria della misura, qualificandola come misura di prevenzione (richiamata Cons. Stato, Sez. III, n. 4529/2018), con funzione dissuasiva sui soggetti pericolosi. Il diritto dell’esercente può subire limitazioni nel bilanciamento con la sicurezza della collettività (richiamata Cons. Stato, Sez. III, n. 1021/2019). Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese di € 2.000,00.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.