Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Lazio n. 734 del 18.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. A fronte di tale dichiarazione il giudice, privo del potere di procedere d’ufficio e di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto a prenderne atto e a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il rilievo preliminare assorbe ogni ulteriore questione, ivi comprese le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di inammissibilità per difetto di notificazione ai controinteressati.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui la Provincia di Frosinone, ritenendola responsabile del superamento dei valori di soglia di contaminazione rilevati nell’area adiacente al distributore di carburanti dalla stessa gestito, le ha ordinato di attuare le procedure operative e amministrative previste dal d.lgs. n. 152/2006 e dalla l.r. n. 27/1998. Il provvedimento era stato adottato all’esito di una segnalazione di privati.

La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 242, 243, 244 e 252 del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e di presupposti e l’insussistenza del nesso causale tra attività del distributore e inquinamento, richiamando l’esito di una CTU resa in un giudizio civile. Si sono costituiti il Ministero dell’Ambiente e un controinteressato, mentre la Provincia non si è costituita. All’udienza pubblica la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, per l’intervenuto componimento delle ulteriori controversie sottese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la sola questione preliminare costituita dalla dichiarazione resa in udienza dalla difesa della ricorrente. La decisione muove dal principio dispositivo che informa il processo amministrativo: la parte, fino a quando la causa non viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia.

A tale dichiarazione non è stata opposta alcuna replica, non essendo presenti in udienza le altre parti costituite. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Ne consegue che il Tribunale è tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, delibando l’improcedibilità del ricorso.

Il percorso argomentativo si fonda su un indirizzo consolidato, richiamato in termini di ex plurimis: TAR Lazio, Latina, n. 316 del 1 luglio 2024 e n. 465 del 3 maggio 2024, nonché Cons. Stato, sez. II, n. 6437 del 3 luglio 2023, con la giurisprudenza ivi richiamata (sez. IV, n. 3482 del 4 aprile 2023; sez. III, n. 1418 dell’8 febbraio 2023; sez. II, n. 8886 del 18 ottobre 2022).

Il rilievo preliminare impedisce l’esame delle ulteriori questioni sollevate, comprese le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di inammissibilità per la notificazione non estesa a tutti i controinteressati. La definizione della controversia in rito giustifica infine la compensazione delle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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