Opere agricole e manufatti precari esclusi dal titolo edilizio (TAR Puglia n. 73 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le attività strettamente agricole di lavorazione e frantumazione del terreno roccioso finalizzate a garantirne la fertilità, l’eliminazione di arbusti e la piantumazione di siepi rientrano nell’edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001 e non richiedono alcun titolo edilizio. I manufatti in cemento armato del tipo new jersey, non ancorati al suolo ma solo appoggiati, hanno natura precaria e funzione di mera delimitazione, non riconducibile agli artt. 3 e 10 TUE. L’ingiunzione di demolizione fondata sul falso presupposto della necessità del titolo è pertanto illegittima e va annullata.

Il Fatto

La società ricorrente, avente ad oggetto sociale prevalente l’esercizio di attività agricole, ha impugnato l’ordinanza dirigenziale n. 347 del 10.09.2022, con cui il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Brindisi aveva ordinato la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/01, preannunciando l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e la sanzione amministrativa pecuniaria.

La società ha dedotto la violazione delle garanzie procedimentali dell’art. 7 ss. l. n. 241/90, la falsa applicazione dell’art. 31 TUE e degli artt. 167 e 181 d.lgs. n. 42/04, nonché la violazione del principio di proporzionalità. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato le sei opere contestate: abbassamento di quota di campagna, eliminazione di arbusti, piantumazione di siepi, elementi in new jersey in cemento armato, sbancamento e scavo. L’esito è di accoglimento, con annullamento dell’atto.

Quanto alle opere di eliminazione degli arbusti e piantumazione delle siepi, il Tribunale ha escluso che si tratti di opere edilizie: esse rientrano nelle attività tipiche dell’agricoltura e non necessitano di titolo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. d), TUE.

Per le attività di abbassamento, sbancamento e scavo, tra loro connesse, la Corte ha valorizzato la relazione tecnica in atti, non smentita. Le operazioni consistono nella frantumazione del terreno roccioso per circa trenta centimetri e nel successivo riposizionamento del terreno setacciato, con impiego di macchinari frangisassi. Si tratta di attività strettamente agricole, dirette a garantire la fertilità del terreno e la coltivazione, e dunque parimenti riconducibili all’edilizia libera.

Sugli elementi in new jersey, il Collegio ha qualificato i manufatti come mobili di delimitazione, non ancorati al suolo ma soltanto appoggiati, con la sola funzione di impedire il transito ai fondi e lo sversamento non autorizzato di rifiuti. In quanto manufatti leggeri di natura precaria, essi non si sussumono negli artt. 3 e 10 TUE e non richiedono titolo.

L’illegittimità dell’ordinanza deriva dal falso presupposto della necessità del previo titolo edilizio. Il ricorso è accolto e l’atto annullato; la natura particolarmente tecnica delle questioni giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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