Dichiarazione dei costi della manodopera e favor partecipationis nella gara di servizi (TAR Toscana n. 79 del 18.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento di servizi, la dichiarazione dei costi della manodopera richiesta a pena di esclusione dall’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023 non è soggetta a rigido formalismo. Ove il concorrente abbia indicato, sia pure in forma indiretta, l’importo del costo del lavoro, le unità di personale impiegate e il processo produttivo, la dichiarazione integra il requisito e va valutata secondo il canone sostanzialistico e il favor partecipationis. La clausola di eterointegrazione del bando opera anche quando la lex specialis richiami la norma in modo ambiguo. Quanto alla verifica di anomalia, l’art. 110, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 impone l’apertura del subprocedimento solo in presenza di elementi specifici di possibile squilibrio; la mera sproporzione dei costi dichiarati, priva di riscontri obiettivi, non integra il presupposto e la scelta della stazione appaltante resta espressione di ampia discrezionalità.

Il Fatto

La società ricorrente partecipava alla procedura indetta da un istituto scolastico per il servizio di somministrazione di bevande e snack mediante distributori automatici, aggiudicata con il criterio del minor prezzo. La ricorrente si classificava seconda, con un’offerta superiore a quella della controinteressata, che conseguiva l’aggiudicazione e stipulava il contratto di concessione.

Respinta l’istanza di autotutela con cui la ricorrente chiedeva l’esclusione dell’aggiudicataria per la mancata dichiarazione dei costi della manodopera, la società impugnava l’aggiudicazione e il diniego, deducendo la violazione degli artt. 108 e 110 d.lgs. n. 36/2023 e chiedendo il risarcimento in forma specifica o per equivalente. Il Ministero e la controinteressata resistevano; quest’ultima eccepiva l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso e ritiene superfluo l’esame approfondito dell’eccezione preliminare, comunque palesemente infondata, perché le censure erano astrattamente idonee a modificare l’esito della gara.

Sul primo motivo, il Tribunale rileva che la lettura della dichiarazione dell’aggiudicataria operata dalla ricorrente è solo parziale. La dichiarazione, oltre agli oneri di sicurezza, contiene un paragrafo che indica gli addetti impiegati, i tecnici addetti alla movimentazione e il personale di sede, così esplicitando l’importo dei costi del lavoro, le unità di personale e il processo produttivo. In un’ottica sostanzialistica, e tenuto conto del CCNL del Commercio già indicato in sede di partecipazione, gli elementi per il calcolo erano presenti.

Il Collegio conviene che la dichiarazione manchi dell’evidenza tipica delle gare di appalto, ma osserva che la lex specialis richiamava l’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023 in una formulazione che sembrava restringerlo ai soli oneri per la sicurezza. Pur affermando la natura eterointegrativa della norma rispetto al bando, il Tribunale conclude per l’ammissibilità della dichiarazione indiretta in applicazione del favor partecipationis. Rileva inoltre che anche la dichiarazione della ricorrente presentava incompletezze, difettando del CCNL, delle unità di personale e del costo orario.

Sul secondo motivo, il Collegio esclude che il richiamo dell’art. 110 d.lgs. n. 36/2023 imponga l’automatica instaurazione del subprocedimento. La norma richiede elementi specifici sintomatici di squilibrio, secondo una struttura analoga all’abrogato art. 97, comma 6, d.lgs. n. 50/2016, come interpretato da TAR Campania, Napoli, sez. VII, n. 1510 del 2020 e ribadito, sotto il nuovo codice, da TAR Toscana, sez. II, n. 493 del 2024. La sola sproporzione dei costi e la dichiarazione depositata in giudizio dalla ricorrente non assurgono a elementi obiettivi.

Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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