Sanzione ex art. 31, comma 4 bis, anche per abusi su area (TAR Sicilia n. 980 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001 per l’inottemperanza all’ordine di demolizione si applica anche quando l’abuso sia stato realizzato su area demaniale o di proprietà pubblica. Il richiamo operato dalla norma alle aree di cui all’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 comprende le aree destinate a opere e spazi pubblici, nozione idonea a ricomprendere i beni demaniali. L’ordine di demolizione ex art. 35 d.P.R. n. 380/2001 costituisce atto vincolato, non richiede comparazione di interessi né comunicazione di avvio del procedimento, e non tollera affidamenti alla conservazione di un illecito permanente. Il mancato ricorso contro l’ordinanza di demolizione ne consolida gli effetti, precludendo la contestazione dei vizi in sede di impugnazione dell’atto applicativo.
Il Fatto
Il ricorrente era stato diffidato dal Comune nel 2022 alla demolizione e allo sgombero di un’area di proprietà comunale, sulla quale insisteva un manufatto ad uso parcheggio realizzato in parte da un precedente concessionario. Nel gennaio 2024 un vicino di casa presentava istanza di concessione dell’intera particella; l’istanza veniva rigettata nel giugno 2024. Nel luglio 2024 il Comune notificava al ricorrente una nuova determinazione di demolizione e sgombero, con irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima di 20.000 euro.
Il ricorrente impugnava la determinazione e la nota di rigetto dell’istanza del terzo, deducendo l’edilizia libera dell’opera, l’affidamento sull’istanza di concessione, l’inapplicabilità dell’art. 31, comma 4 bis agli abusi ex art. 35, il travisamento dei fatti, l’irretroattività del vincolo idrogeologico e il difetto di motivazione. Il Comune eccepiva l’inammissibilità per carenza di interesse, avendo il ricorrente già demolito nel 2024, e per carenza di legittimazione quanto alla nota rivolta al terzo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di carenza di interesse: l’annullamento dell’ordinanza mira alla caducazione della sanzione pecuniaria, onde l’interesse alla decisione permane. Accoglie invece l’eccezione sulla nota del giugno 2024, in quanto indirizzata a un terzo estraneo al giudizio, con difetto di legittimazione attiva del ricorrente.
Nel merito, il primo motivo è infondato e in parte inammissibile: l’ordinanza del 2022, non impugnata, si è consolidata e non se ne possono denunciare i vizi in sede di gravame avverso l’atto applicativo, secondo l’orientamento di Cons. Stato, sez. I, n. 898 del 2018. Il secondo motivo non convince: nessun dato normativo sospende gli effetti dell’ordine per effetto dell’istanza di concessione, presentata peraltro da un terzo, e l’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non consente l’accertamento di conformità su suoli demaniali.
Il terzo motivo è infondato. Il Collegio, consapevole dell’orientamento contrario, aderisce alla tesi secondo cui la disciplina dei commi 4 bis e seguenti dell’art. 31 si applica anche agli abusi su beni demaniali, richiamando C.G.A.R.S. n. 37 del 2025, che conferma TAR Catania n. 2156 del 2022, e altre pronunce di merito. Il richiamo all’art. 27, comma 2 include le aree destinate a opere e spazi pubblici.
Il quarto motivo è generico e inconsistente: nella nozione di responsabile dell’abuso rientra anche chi ha la disponibilità del bene, come chiarito da Cons. Stato, sez. VII, n. 3284 del 2024; la difficoltà di reperire imprese è circostanza non provata e non esimente. Il quinto motivo è infondato, non essendo provata l’anteriorità delle opere rispetto al vincolo e imponendo l’art. 27, comma 2 la misura massima per le aree pubbliche. Il sesto motivo è infine respinto: l’ordine ex art. 35 è atto vincolato, non richiede comunicazione di avvio né comparazione di interessi, come affermato da Cons. Stato, sez. VI, n. 8600 del 2023 e sez. VII n. 1653 del 2024. Il ricorso è in parte inammissibile e in parte rigettato, con spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.