La rinuncia al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ne impone l’improcedibilità (TAR Puglia n. 67 del 18.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse a ricorrere costituisce condizione dell’azione che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, e permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia. La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dal ricorrente e non contestata dall’amministrazione resistente, impone al giudice di dare atto del difetto di interesse e di dichiarare l’improcedibilità del gravame. La definizione del giudizio in tali termini giustifica, di regola, l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, in applicazione degli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2.445 posti di Operatore socio sanitario, adottata dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria con determina dirigenziale e pubblicata nel 2020. Hanno dedotto vizi di legittimità nell’attribuzione dei punteggi per titoli, ritenendosi pretermessi ed esclusi dalla graduatoria dei vincitori, con asserita violazione delle disposizioni di legge e della lex specialis, oltre a un’illegittima valutazione di esperienze lavorative di altri candidati e delle quote di riserva.
L’amministrazione sanitaria si è costituita per resistere. Con memoria del 18.12.2024 i ricorrenti hanno chiesto la definizione della causa per sopravvenuto difetto di interesse, chiedendo la compensazione delle spese. Nello stesso giorno l’azienda ha preso atto della carenza di interesse, dichiarando di non opporsi all’estinzione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, a fronte della richiesta dei ricorrenti e della posizione della resistente, non resta che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare l’improcedibilità del gravame. La decisione non investe nel merito i vizi dedotti, ma si arresta sul piano delle condizioni dell’azione.
Il Tribunale enuncia il principio secondo cui l’interesse a ricorrere deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa e permanere in epoca successiva, sino al passaggio in decisione della controversia. La sopravvenuta caducazione di tale interesse rende dunque improcedibile il ricorso, anche in assenza di una contestazione dell’amministrazione sul punto.
Il Collegio applica la disciplina degli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm. e, in ragione dell’esito processuale, ritiene equo disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti. Il dispositivo dà atto della rinuncia e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La pronuncia resta sul terreno processuale: esaurita la verifica sulla persistenza dell’interesse, il giudice non esamina la legittimità della graduatoria né i criteri di valutazione dei titoli, lasciando integri gli atti impugnati.
Nota della Redazione
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