Ottemperanza alle spese liquidate in giudicato e poteri del commissario ad acta (Cons. Stato n. 8018 del 07.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’ordine di pagamento delle spese processuali liquidate in una sentenza passata in giudicato costituisce parte dell’obbligo di conformazione dell’amministrazione e va eseguito dal commissario ad acta già nominato. La richiesta di sostituzione del commissario non trova accoglimento quando il soggetto designato è quello competente per l’attività richiesta e la sostituzione risulterebbe contraria all’interesse della parte istante, rallentando le operazioni di ottemperanza. Il giudice dell’ottemperanza, ove i pagamenti non risultino già eseguiti, ordina al commissario di procedere alla liquidazione delle somme in favore del difensore antistatario entro un termine determinato. La compensazione delle spese della fase è giustificata dal non integrale accoglimento dell’istanza.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, impugnato dalla ricorrente davanti al TAR del Lazio. Con la sentenza n. 3978 del 19 maggio 2022, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello e ordinava all’amministrazione di riesaminare l’istanza, condannandola al rimborso delle spese del doppio grado, liquidate in euro cinquemila in favore del difensore antistatario.

Esperito senza esito il giudizio di ottemperanza definito con la sentenza n. 11007 del 19 dicembre 2023, che nominava commissario ad acta il capo del competente Dipartimento, l’interessata ha proposto nuova istanza di ottemperanza. Il Ministero, in esecuzione, ha riesaminato la domanda con un nuovo provvedimento di rigetto. La ricorrente ha quindi lamentato la mancata corresponsione delle spese liquidate nelle due sentenze e ha chiesto la sostituzione del commissario con il Prefetto di Roma, oltre all’adozione dei provvedimenti necessari al pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta due distinte questioni: la sostituzione del commissario ad acta e l’esecuzione dell’ordine di pagamento delle spese. Quanto alla prima, rileva che il commissario è già stato nominato nella sentenza n. 11007/2023 ed è stato individuato nel soggetto competente per l’attività richiesta, con facoltà di sub-delega. La sostituzione, pertanto, non ha luogo: essa risulterebbe presumibilmente contraria all’interesse della stessa istante, perché rallenterebbe le operazioni di ottemperanza. La relativa richiesta viene disattesa.

Quanto alla seconda, il Consiglio di Stato osserva che l’ordine di pagamento delle spese contenuto nelle sentenze n. 3978/2022 e n. 11007/2023 non è stato eseguito. Il Collegio accoglie quindi l’istanza nei sensi di cui in motivazione e ordina al commissario già nominato di procedere alla liquidazione delle somme in favore del difensore antistatario, con ogni consentita sollecitudine e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione o dalla notifica a cura di parte, se anteriore.

Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che il giudicato comprende anche l’onere economico posto a carico dell’amministrazione: la condanna alle spese non è un accessorio meramente formale, ma un obbligo che il commissario è tenuto a portare a esecuzione con la stessa diligenza richiesta per il riesame dell’istanza. La statuizione sul difensore antistatario conferma che la liquidazione va disposta in suo favore secondo la distrazione già prevista nel titolo.

Le spese della presente fase vengono compensate, in ragione del non integrale accoglimento dell’istanza. La decisione si chiude con la formula di rito sull’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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