PEF e relazione descrittiva: legittima la TARI senza scostamenti esplicitati (Cons. Stato n. 8139 del 10.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il piano economico finanziario (PEF) richiesto dall’art. 8 del d.P.R. n. 158/1999 è legittimo quando risulti articolato nelle due prescritte componenti, una economico-finanziaria e una descrittiva, e la relazione del gestore ne costituisca parte integrante. La motivazione per relationem del provvedimento comunale di approvazione è sufficiente quando il rinvio agli atti richiamati rende intellegibile il percorso di quantificazione dei costi. L’assenza di scostamenti rispetto all’anno precedente non integra un vizio del piano ove i costi siano parametrati a canoni contrattuali o ripropongano i medesimi valori. Il sindacato del giudice amministrativo non può sostituirsi alle scelte tecniche dell’amministrazione quando queste risultino logicamente spiegate.

Il Fatto

La tariffa rifiuti (TARI) approvata nel 2019 dal Comune di Lecce veniva impugnata da un’associazione di commercianti davanti al TAR Puglia, sezione staccata di Lecce. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso ritenendo che il PEF fosse stato redatto in violazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 158/1999, perché non distinto nelle due parti prescritte, privo di riferimenti specifici all’anno 2018 e privo dell’indicazione degli scostamenti tra i due anni.

Il Comune proponeva appello, censurando il vizio procedurale e i profili di diritto sostanziale, oltre al difetto di istruttoria e motivazione ravvisato dal TAR. L’associazione appellata non si costituiva. La causa giungeva in decisione davanti al Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della TARI come prelievo destinato alla copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti, subentrata ai precedenti tributi comunali. Il procedimento di determinazione della tariffa presuppone la redazione del piano economico finanziario, disciplinato dall’art. 8 del d.P.R. n. 158/1999, che ne articola il contenuto in un piano finanziario e in una relazione descrittiva.

La Corte ritiene non condivisibili le conclusioni del primo giudice. Dalla deliberazione comunale di approvazione del PEF e della tariffa emerge il pieno recepimento del piano trasmesso dal gestore con apposita relazione, che costituisce parte integrante e atto presupposto del PEF. Tale documento si articola nelle due parti previste dalla legge: la prima descrive analiticamente le componenti di costo per il 2019, la seconda contiene la relazione richiesta dall’art. 8, comma 3, d.P.R. n. 158/1999. Il PEF è quindi completo e conforme alla norma, e la parte descrittiva recepisce con motivazione per relationem l’elaborato del gestore.

Quanto agli scostamenti rispetto al 2018, il Collegio rileva che i costi del servizio sono parametrati per lo più a canoni contrattuali, relativamente immutabili, o a dati che ripropongono il medesimo valore dell’anno precedente. Tali conclusioni non risultano contestate dall’appellata, con conseguente accoglimento anche del terzo motivo.

Infine, sul dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, la Corte osserva che il percorso logico dell’amministrazione è esplicitato in modo analitico nella parte descrittiva e in quella economico-finanziaria. Il Comune ha richiamato e applicato i criteri tecnici della normativa, nonché le voci di costo e di entrata previste, che costituiscono la motivazione delle scelte operate (in tal senso, Cons. Stato sez. VI n. 6208 del 2012). La parte narrativa e descrittiva delle relazioni allegate al piano dimostra il lavoro istruttorio svolto.

Il ricorso in appello viene pertanto accolto, assorbita ogni altra censura, e la sentenza impugnata riformata con rigetto del ricorso di primo grado. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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