Sei scatti stipendiali a tutto il personale delle forze di polizia anche in caso di cessazione a domanda (TAR Lombardia n. 830 del 23.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito con legge n. 472/1987, spetta a tutto il personale delle forze di polizia, di ordinamento civile e militare, e non solo alla Polizia di Stato. Il beneficio opera ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, poiché l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, che assoggetta il beneficio a regime oneroso per il collocamento in congedo a domanda, è dettato ai soli fini pensionistici. L’abrogazione dell’art. 11 legge n. 231/1990 per effetto dell’art. 2268 cod. ord. mil. non comporta la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987 nella formulazione limitativa. Il mancato rispetto del termine per la domanda di collocamento in quiescenza non produce effetti decadenziali.

Il Fatto

Il ricorrente, ex Brigadiere capo dell’Arma dei Carabinieri, è cessato dal servizio a domanda il 24 dicembre 2019, con decorrenza del congedo pensionistico dal giorno successivo. Al momento del collocamento in quiescenza aveva 56 anni di età e oltre 41 anni di servizio utile.

Ha quindi agito davanti al TAR Lombardia per l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita con inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, chiedendo la condanna dell’I.N.P.S. al pagamento. L’Istituto si è costituito eccependo l’inammissibilità per carenza del requisito soggettivo — il beneficio sarebbe riservato alla sola Polizia di Stato — e per intervenuta decadenza, chiedendo nel merito il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, muovendo dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e dall’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, per giungere all’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 e all’art. 1911 cod. ord. mil. La questione centrale attiene al regime di attribuzione dei sei aumenti periodici ai fini del trattamento di fine servizio del personale delle forze di polizia a ordinamento militare.

Il Tribunale aderisce all’indirizzo prevalente della giurisprudenza amministrativa, richiamando tra le altre Consiglio di Stato, sez. II, n. 3317 del 2024 e CGARS n. 926 del 2022, e ne condivide le tre argomentazioni portanti. Anzitutto, l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 è dettato ai soli fini pensionistici ed è quindi inapplicabile alle fattispecie di liquidazione del trattamento di fine servizio.

In secondo luogo, il beneficio trova disciplina nell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza. Infine, l’abrogazione dell’art. 11 legge n. 231/1990 non determina la reviviscenza della norma previgente, poiché l’abrogazione legislativa non ha effetto ripristinatorio delle norme già abrogate, salvo espressa indicazione del Legislatore. Assume coerenza sistematica l’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil., secondo cui l’art. 6-bis “continua ad applicarsi” alle forze di polizia a ordinamento militare.

Quanto all’ambito soggettivo, l’art. 16 legge n. 121/1981 ricomprende tra le forze di polizia, oltre alla Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. L’eccezione di decadenza è respinta: l’ambiguità della disposizione sul termine osta alla perspicuità dei presupposti decadenziali, e il rinvio alle “condizioni” attiene allo status soggettivo anagrafico e previdenziale, non agli oneri procedimentali.

Il ricorso è dunque accolto. Il Tribunale accerta il diritto del ricorrente ai benefici dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e condanna l’I.N.P.S. a rideterminare l’indennità di buonuscita entro sessanta giorni, includendo nella base di calcolo i sei scatti. Irrilevante, in quanto attinente ai rapporti interni tra Ente e Amministrazione di appartenenza, il mancato riconoscimento del beneficio da parte di quest’ultima. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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