Revisione prezzi nel contratto quadro a chiamata senza presupposti e quantum (TAR Puglia n. 719 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revisione prezzi prevista dall’art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 presuppone un contratto ad esecuzione periodica o continuativa munito di corrispettivo suscettibile di aggiornamento. Essa non si applica al contratto quadro che preveda prestazioni meramente eventuali, attivate a chiamata mediante singoli ordinativi e retribuite secondo le ore effettivamente rese, in assenza di un canone fisso. Il diritto alla revisione non comporta l’automatico aggiornamento del corrispettivo, ma solo l’obbligo dell’amministrazione di procedere alle verifiche del caso. La relativa richiesta deve essere proposta entro un termine ragionevole, non superiore a quello di prescrizione del credito, e deve indicare le ragioni della revisione e la relativa quantificazione.
Il Fatto
Una società, in qualità di cessionaria del contraente originario, chiedeva l’applicazione della revisione prezzi a un contratto di appalto risalente a circa venti anni prima, avente ad oggetto prestazioni di facchinaggio. La società assumeva di aver eseguito servizi periodici o continuativi non remunerativi e invocava l’art. 6 della legge n. 537/1993, oltre al riconoscimento degli interessi.
La domanda faceva seguito a una precedente sentenza del TAR Puglia, sez. II, del 15 febbraio 2018, n. 213, che aveva rigettato l’azione di accertamento, non potendo il giudice amministrativo sostituirsi all’amministrazione nell’attivazione del procedimento. La Regione si costituiva, eccependo il difetto di giurisdizione e, nel merito, l’inammissibilità, la prescrizione e l’infondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respingeva anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Richiamando l’art. 6, comma 19, della legge n. 537/1993, l’art. 244 del d.lgs. n. 163/2006 e l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, del d.lgs. n. 104/2010, riconosceva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica.
Nel merito, il Collegio rilevava che il contratto non conteneva alcuna clausola di revisione, anzi ne escludeva espressamente la possibilità. Le parti subentrate avevano prestato piena acquiescenza a tale assetto negoziale, senza contestazioni.
Il profilo decisivo atteneva alla natura del rapporto. Il Tribunale qualificava la fattispecie come contratto quadro che prevedeva lo svolgimento eventuale di attività di facchinaggio “a chiamata”, su specifica richiesta dell’amministrazione con apposito ordinativo. Le prestazioni erano richieste per esigenze non quantificabili né programmabili, con pagamento di singole e separate prestazioni in base alle ore effettivamente impiegate, senza alcun canone fisso. Difettava quindi il presupposto oggettivo della revisione, applicabile ai soli contratti ad esecuzione periodica o continuativa.
Il Collegio richiamava quindi il principio secondo cui, per ottenere il compenso revisionale, l’interessato ha l’onere di attivarsi entro un tempo ragionevole, non superiore al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cons. Stato, sez. III, n. 2682 del 2012). Ribadiva inoltre che la revisione non comporta un automatico aggiornamento del corrispettivo, ma solo l’obbligo di verifica da parte dell’amministrazione (Cons. Stato, sez. V, n. 6275 del 2014 e n. 465 del 2013).
Nel caso concreto la richiesta era stata trasmessa diciotto anni dopo la conclusione del contratto, con decadenza da ogni diritto. Mancava inoltre qualsiasi indicazione sulle ragioni della revisione — come straordinari aumenti del costo del lavoro o dei materiali — e alcuna prova del quantum dovuto. Il ricorso risultava pertanto privo di sostegno in fatto e in diritto e veniva respinto, con condanna della società alle spese.
Nota della Redazione
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