Uso di stupefacenti e requisiti morali per l’arruolamento in Guardia di finanza (Cons. Stato n. 8338 del 17.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La causa di esclusione dai concorsi della Guardia di finanza per uso o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti, integra un requisito di partecipazione alla procedura e non una misura sanzionatoria. L’Amministrazione, accertate le circostanze previste dalla norma, è vincolata a disporre l’esclusione del candidato e non può derogarvi. La valutazione delle qualità morali e di condotta prescinde da profili penali o sanzionatori e si svolge solo nell’ottica dei compiti istituzionali del Corpo. È esclusa ogni irretroattività, perché la disciplina concerne la procedura concorsuale e non la condotta pregressa, che ne costituisce mero presupposto ostativo.

Il Fatto

Il ricorrente aveva partecipato al concorso per il reclutamento di allievi marescialli della Guardia di finanza. Il Comando generale ne aveva disposto l’esclusione per difetto dei requisiti morali e di condotta previsti dal bando, valorizzando un episodio risalente nel tempo: a diciannove anni era stato trovato in possesso di una modesta quantità di marijuana, con contestazione ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 309/1990, seguita da invito prefettizio a non fare più uso di stupefacenti.

Il TAR Lazio aveva respinto il ricorso, ritenendo l’esclusione conseguenza doverosa della previsione normativa. L’interessato ha proposto appello, deducendo la natura sostanzialmente sanzionatoria della disposizione, l’illegittimità dell’automatismo e l’irretroattività rispetto a un fatto anteriore alla novella.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 6, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 199/1995, come modificato dall’art. 33, comma 1, lett. c), n. 1.6), del d.lgs. n. 95/2017. La norma richiede il possesso dei requisiti di cui all’art. 26 della legge n. 53/1989 e tipizza tra le cause di esclusione l’uso o la detenzione di stupefacenti a scopo non terapeutico. Si tratta di intervento che ha formalizzato nel diritto positivo un orientamento giurisprudenziale consolidato, con formulazione chiara e inequivoca: accertate le circostanze, l’Amministrazione non ha facoltà di deroga alcuna.

Nel caso concreto risultano accertate sia la detenzione sia l’uso della sostanza. La Corte precisa che l’entità della droga posseduta e la eventuale co-detenzione non incidono sul concetto di detenzione rilevante. Il primo motivo è quindi infondato.

Quanto alla pretesa natura sanzionatoria, il Collegio richiama il consolidato orientamento, da ultimo ribadito con la sentenza della Sezione n. 5209/2024, e nega che l’esclusione abbia funzione repressiva o preventiva: essa salvaguarda la par condicio dei concorrenti e l’interesse dell’Amministrazione a reclutare soggetti di piena affidabilità. L’esclusione non è sanzione nemmeno secondo gli Engel criteria, richiamando Corte EDU 8 giugno 1976, Engel e altri c. Paesi Bassi. Ne discende l’infondatezza dei dubbi sul principio di irretroattività: la norma disciplina la procedura concorsuale, bandita dopo la novella, e il momento della condotta è irrilevante sul piano intertemporale.

La Corte esclude anche il vulnus costituzionale. Richiama la sentenza n. 609/2023 del Consiglio di Stato e la sentenza n. 40/2024 della Corte costituzionale, che ha legato la ragionevolezza degli automatismi a uno “specifico rilievo” delle condotte in relazione alle peculiarità funzionali del Corpo. Requisito ravvisabile per la Guardia di finanza, istituzionalmente preposta al contrasto dello spaccio: l’uso di stupefacenti implica contiguità con ambienti criminali. Resta fermo che la condotta escludente deve essere rigorosamente accertata, non presunta. Irrilevanti le censure su proporzionalità e giovane età, essendo l’interessato prossimo alla maggiore età.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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