Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta nell’obbligo formativo dei docenti precari (TAR Campania n. 5971 del 26.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato amministrativo presuppone la mancata impugnazione del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Sussistendo i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine fissato e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina il commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario è liquidato con successivo decreto collegiale, secondo i parametri del d.P.R. n. 115/2002, con parcella da presentare a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, otteneva dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al riconoscimento del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1 della l. 107/2015, con le modalità vigenti per il personale di ruolo, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022. La sentenza n. 8467/2024 veniva notificata all’Amministrazione il 15.04.2025 e non era impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 6.2.2026.
Rimasto inadempiuto il titolo, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione nel termine di trenta giorni, la nomina del commissario ad acta con liquidazione del compenso e la condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. e li ritiene integrati. Rileva, in particolare, la mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il ricorso è pertanto accolto e il Ministero è destinatario dell’ordine di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Sulla figura del commissario, il TAR precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio: non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Sul punto il Collegio richiama C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del d.P.R. n. 115/2002, all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75, e, per le ulteriori spese, all’art. 56 del medesimo d.P.R.
La parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull’attività svolta. Gli atti del commissario vanno depositati esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice, compilato, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC indicato nell’elenco “Indirizzi PEC per il PAT”.
Le spese di lite, comprensive di atti successivi al decreto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, sono liquidate secondo il canone della soccombenza, tenuto conto della natura delle questioni, di non particolare complessità, nella misura di € 800,00 oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario. Il dispositivo nomina commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Dirigente della DGOSV o funzionario delegato.
Nota della Redazione
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