Trasformazione di cubatura agricola in abitazione convenzionata e consenso del comproprietario (Cons. Stato n. 9984 del 11.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La trasformazione del volume agricolo in abitazione convenzionata ai sensi dell’art. 107, commi 16 e 23, della l.p. n. 13/1997 non attribuisce un nuovo diritto edificatorio, ma consente il cambio di destinazione d’uso della volumetria esistente entro un tetto quantitativo. Ove l’immobile sia diviso in porzioni materiali costituenti proprietà esclusiva, ciascun titolare può esercitare tale facoltà in proporzione alla propria quota, senza necessità del consenso dell’altro comproprietario. In assenza di espressa previsione, il consenso non è desumibile in via interpretativa. Il controllo del Comune sul titolo edilizio resta di natura pubblicistica e sommaria, con salvezza dei diritti dei terzi, la cui lesione è riservata al giudice ordinario.
Il Fatto
Il titolare di una porzione materiale di un maso sito in verde agricolo, già destinata ad abitazione e in parte ad azienda, presenta domanda di concessione edilizia per ristrutturare la parte abitativa e trasformare il volume agricolo non più utilizzato in abitazioni convenzionate, ai sensi della legge urbanistica provinciale allora vigente. La Commissione edilizia comunale esprime parere negativo e il Comune rigetta l’istanza, rilevando tra l’altro la necessità del consenso della comproprietaria dell’altra porzione materiale, dubbi sulla staticità, questioni sul muro tagliafuoco e sulla destinazione di alcuni vani.
Il T.R.G.A. di Bolzano annulla il diniego. Il Comune ridetermina il procedimento e rilascia un nuovo titolo. La comproprietaria impugna sia la prima sia la seconda sentenza del T.R.G.A., che aveva respinto il ricorso contro il titolo sopravvenuto. I due appelli vengono riuniti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione centrale: se la trasformazione richieda l’assenso dei titolari delle altre porzioni. La norma non configura il complesso come un bene comune con un contingente unitario di trasformabilità. Essendo l’immobile diviso in porzioni materiali di proprietà esclusiva, lo sfruttamento del diritto spetta a ciascuno in via proporzionale. In assenza di espressa disciplina, il consenso non è desumibile in via interpretativa.
Quanto alla possibilità di accoglimento parziale della domanda, il Collegio richiama il principio di leale collaborazione e il dissenso costruttivo, ritenendo ammissibile l’espunzione di lavorazioni minori dal progetto, non essendo il perimetro dello stesso sostanzialmente ristretto. Né osta l’assenza di specifica disciplina negli articoli provinciali richiamati. Le censure ai calcoli della C.T.U., al granaio e alla cantina sono respinte: la cubatura residenziale a disposizione supera quella di progetto.
Sulle modifiche della facciata, consistenti in balconi, abbaini e finestre sulla sola porzione esclusiva, il Collegio esclude che siano necessari il consenso o il vaglio dell’art. 1120 c.c., configurando al più un uso indiretto della cosa comune ai sensi dell’art. 1102 c.c.. Il titolo edilizio esaurisce il potere pubblicistico con controllo sommario, restando i rapporti privatistici al giudice ordinario, secondo l’indirizzo richiamato (Cons. Stato, sez. IV, n. 2546/2010).
Quanto alla comunicazione di avvio del procedimento, il Collegio esclude che la comproprietaria sia destinataria dell’avviso ai sensi dell’art. 14 della l.p. n. 17/1993, trattandosi di riedizione del potere e di immobile diviso in porzioni esclusive; il vicino può intervenire e impugnare, ma non ha titolo all’avviso (Cons. Stato, sez. VI, n. 7057/2019). Sull’ultrattività della vecchia legge urbanistica ex art. 103, comma 2, l.p. n. 9/2018, la domanda era stata presentata entro il termine e le integrazioni non ne hanno modificato la sostanza. La sentenza di primo grado, ancorché appellata, resta immediatamente esecutiva, onde l’obbligo del Comune di rideterminarsi. Gli appelli sono respinti e le sentenze confermate, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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