Udienza da remoto e link a tutte le parti (Cons. Stato n. 8548 del 25.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando la discussione orale sia stata disposta con modalità da remoto, il link di collegamento deve essere comunicato dalla segreteria a tutte le parti costituite, a norma dell’art. 2, comma 5, del DPCS n. 134/2020 e dell’art. 4, comma 2, dell’allegato 3 al medesimo decreto. La partecipazione del difensore non può essere subordinata alla presentazione di un’autonoma istanza da parte del soggetto che non abbia chiesto la discussione, né all’opposizione alla richiesta altrui. Il decreto del Presidente della sezione staccata che restringa la trasmissione del link ai soli difensori richiedenti contrasta con la fonte sovraordinata e non è applicabile, essendo il DPCS n. 134/2020 l’unica fonte legittimata, ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 28/2020, a dettare le regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico. La pretermissione del difensore dalla discussione integra vulnus al diritto di difesa e impone l’annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice ex art. 105, comma 1, c.p.a.
Il Fatto
Il Comune di Latina, con ordinanza n. 382 del 17 dicembre 2019, ha ingiunto alla società appellante la demolizione delle opere edilizie abusivamente realizzate, allo stato consistenti nella sola struttura in cemento armato fino al primo solaio fuori terra, e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi. Il TAR per il Lazio, Sezione staccata di Latina, con la sentenza n. 252 del 20 aprile 2021, ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento dell’atto.
La società ha interposto appello, articolando doglianze in rito e nel merito. Il motivo centrale investe lo svolgimento dell’udienza del 14 aprile 2021: il difensore aveva ricevuto la comunicazione dell’istanza di discussione da remoto presentata dal Comune e non si era opposto, intendendo partecipare; non avendo ricevuto il link, ha depositato richiesta di discussione il giorno precedente, respinta con motivazione verbalizzata. Nel frattempo è intervenuta la dichiarazione di fallimento della società, con costituzione dei curatori per la prosecuzione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il motivo in rito e richiama l’art. 4 del d.l. n. 28/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 70/2020, applicabile all’udienza del 14 aprile 2021 per effetto del d.l. n. 137/2020. La norma consente la discussione orale da remoto su istanza depositata entro il termine per le memorie di replica e demanda al Presidente del collegio la valutazione delle eventuali opposizioni; in tutti i casi in cui la discussione da remoto sia disposta, la segreteria comunica l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento.
L’art. 4, comma 2, del d.l. n. 28/2020 ha sostituito l’art. 13, comma 1, dell’allegato 2 al d.lgs. n. 104/2010, attribuendo al DPCS il compito di dettare le regole tecnico-operative, previa consultazione del Consiglio nazionale forense e delle associazioni specialistiche. Il DPCS n. 134/2020 prescrive, all’art. 2, comma 5, che in tutti i casi di discussione da remoto la segreteria comunichi agli avvocati, almeno un giorno libero prima, l’avviso con il link ipertestuale per la partecipazione. L’art. 4, comma 2, dell’allegato 3 precisa che l’avviso è effettuato a mezzo PEC a tutte le parti costituite.
Da tale quadro il Consiglio di Stato trae la conseguenza che il link dovesse essere inviato anche alla società appellante, parte costituita, e che in ogni caso al suo difensore avrebbe dovuto essere consentita la partecipazione alla discussione. Il decreto del Presidente della Sezione staccata di Latina n. 7 del 2020, ove interpretato nel senso di limitare la trasmissione del link ai soli difensori richiedenti, non avrebbe potuto trovare applicazione per contrasto con la fonte sovraordinata. Il Collegio sottolinea che il DPCS n. 134/2020 è l’unica fonte legittimata a dettare le regole tecnico-operative, con la conseguenza che la previsione locale resta recessiva.
La pretermissione del difensore dalla discussione all’udienza pubblica determina un evidente vulnus all’esercizio del diritto di difesa. Ne deriva l’applicazione dell’art. 105, comma 1, c.p.a.: l’appello è accolto, le doglianze di merito restano assorbite e la sentenza impugnata è annullata con rinvio al giudice di primo grado. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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