Lottizzazione abusiva: il giudicato di annullamento travolge l’atto unitario (TAR Sardegna n. 865 del 29.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato amministrativo di annullamento di un’ordinanza di demolizione per lottizzazione abusiva spiega efficacia ultra-partes quando l’atto impugnato presenti inscindibilità degli effetti e indivisibilità delle posizioni dei destinatari, tutti individuati dall’Amministrazione come autori della medesima attività lottizzatoria. In tale ipotesi il provvedimento annullato è giuridicamente inesistente e improduttivo di effetti per la totalità dei destinatari, con la conseguenza che il ricorso proposto da altro destinatario avverso lo stesso atto è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il richiamo alla presunzione di innocenza di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021 non è pertinente, perché il giudizio amministrativo non investe l’accertamento di una fattispecie penalmente sanzionata, ma la legittimità dell’esercizio del potere amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un compendio immobiliare composto da terreni e da un fabbricato in zona agricola, ha impugnato l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune gli ha contestato la realizzazione di una lottizzazione abusiva, di natura cartolare e materiale, disponendo la sospensione dei lavori, la demolizione delle opere e il ripristino dei luoghi ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/1985.

Il ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie procedimentali, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’assenza di un intento speculatorio nella propria posizione, l’intervenuto sequestro penale delle opere e l’illegittimità della pretesa di addossargli le conseguenze di titoli edilizi rilasciati a terzi. Con motivi aggiunti ha prospettato la nullità dell’atto per omessa astensione di dipendenti coinvolti nelle indagini. Nelle more, con quattro distinte sentenze, il TAR ha annullato il medesimo provvedimento per difetto di comunicazione di avvio del procedimento; il ricorrente ha quindi insistito per l’esame degli ulteriori profili.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il provvedimento impugnato è già stato annullato con le sentenze nn. 181/2020, 182/2020, 183/2020 e 184/2020 dello stesso TAR, ormai assistite dall’autorità del giudicato. Richiamando il principio secondo cui il giudicato amministrativo, in assenza di norme specifiche nel codice del processo amministrativo, opera solo inter-partes ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., il Tribunale precisa che i casi di efficacia ultra-partes sono eccezionali e si giustificano in ragione dell’inscindibilità degli effetti dell’atto e del vizio dedotto.

Il Collegio applica quindi il criterio dell’indivisibilità degli effetti: nel caso concreto l’ordinanza si caratterizza per l’inscindibilità dei propri effetti e per l’indivisibilità delle posizioni dei destinatari, tutti individuati dall’Amministrazione quali autori della complessiva attività di lottizzazione cartolare e materiale. Ne deriva che il giudicato formatosi sulle sentenze citate produce effetti anche nel giudizio in esame.

La conseguenza processuale è l’improcedibilità dell’impugnazione, ormai volta a censurare, sotto profili diversi, un provvedimento giuridicamente inesistente e improduttivo di effetti per la totalità dei destinatari. Il venir meno dell’atto oggetto di impugnazione determina la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente.

Il Tribunale esclude la pertinenza del richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021 sulla presunzione di innocenza: il giudizio amministrativo non ha ad oggetto l’accertamento di una fattispecie penalmente sanzionata, ma la legittimità di un atto espressione del potere dell’Amministrazione, già divenuto improduttivo di effetti. Il Collegio soggiunge che le contestazioni potranno essere eventualmente riproposte, con apposito ricorso, qualora l’Amministrazione si ridetermini nell’esercizio rinnovato del potere. Le spese sono compensate in ragione della particolare complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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