Contributo di costruzione dovuto anche per demolizione e ricostruzione con cambio d’uso (Cons. Stato n. 8753 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il costo di costruzione è dovuto per ogni attività di trasformazione edilizia del territorio, quale manifestazione di ricchezza e indice di capacità contributiva, salve le esenzioni e riduzioni tipizzate dall’art. 17, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, di stretta interpretazione. L’omessa determinazione del contributo all’atto del rilascio del titolo edilizio non ne comporta la non debenza, ma determina soltanto l’impossibilità di applicare sanzioni e maggiorazioni per il versamento tardivo. Il mancato pagamento entro il termine di sessanta giorni dall’ultimazione dell’opera non produce decadenza dal diritto di riscuotere: l’ultimazione dei lavori segna il dies a quo della prescrizione del credito. Gli atti di determinazione e liquidazione del contributo non hanno natura autoritativa e non sono soggetti alla disciplina dell’autotutela né al termine di decadenza, ma al rapporto obbligatorio paritetico e alla prescrizione decennale.
Il Fatto
Il Comune di Piano di Sorrento, con determinazione n. 58 del 10 febbraio 2020, ha quantificato a carico di una società il costo di costruzione in euro 25.947,65, oltre sanzioni e maggiorazioni, in relazione a un intervento assentito con permesso di costruire del 2007 e successivo rinnovo del 2011. La società ha impugnato l’atto davanti al TAR Campania, deducendo la natura di ristrutturazione edilizia leggera dell’intervento, la gratuità dei titoli e l’illegittimo esercizio tardivo dell’autotutela.
Il TAR ha accolto in parte il ricorso, escludendo sanzioni e maggiorazioni ma confermando la debenza del costo di costruzione, e ha dichiarato irripetibili le spese per la mancata costituzione del Comune. La società ha proposto appello, insistendo sulla gratuità dei titoli e sulla carenza del presupposto impositivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello. Sul primo motivo, relativo alla pretesa gratuità dell’intervento, richiama l’art. 17, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, che tipizza le ipotesi di esenzione e riduzione del contributo, tutte ispirate a interessi solidaristici o di incentivo. La Corte costituzionale n. 296 del 1991 aveva già chiarito che il concetto di ristrutturazione non comprende la demolizione accompagnata da ricostruzione dell’edificio sullo stesso suolo. Nel caso concreto si è in presenza di un intervento di integrale ricostruzione, estraneo alle fattispecie agevolate.
La Corte aggiunge che, ai fini dell’esonero, la destinazione a esclusiva residenza di un solo nucleo familiare deve preesistere e permanere dopo l’intervento. Nel caso di specie manca la prova della destinazione unifamiliare ed è sopravvenuto un cambio di destinazione d’uso del sottotetto a residenziale, già nel permesso del 2007.
Sul presupposto impositivo, il Collegio distingue gli oneri di urbanizzazione, correlati alla variazione del carico urbanistico, dal costo di costruzione, dovuto per ogni attività di trasformazione edilizia. Il rilascio del permesso oneroso è previsto dall’art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 per gli interventi che comportino modifica della volumetria complessiva o dei prospetti. Il mutamento di destinazione del sottotetto ha prodotto proprio tale modifica, con trasformazione stabile del territorio, escludendo la qualificazione come ristrutturazione leggera.
Quanto all’omessa determinazione del contributo al rilascio del titolo, essa non ne implica la non debenza, ma solo l’impossibilità di irrogare sanzioni e maggiorazioni, come correttamente rilevato dal TAR. Il termine di sessanta giorni per il pagamento non comporta decadenza: l’ultimazione dei lavori segna l’inizio della prescrizione del credito.
Sul secondo motivo, il Collegio richiama l’Adunanza plenaria n. 12 del 2018: gli atti di determinazione e liquidazione del contributo non hanno natura autoritativa, ma costituiscono esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria del Comune, nell’ambito di un rapporto obbligatorio paritetico soggetto a prescrizione decennale. Non trovano applicazione l’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 né il termine di decadenza. Il Comune, quindi, non ha esercitato alcuna tardiva autotutela, ma una facoltà creditoria decorrente dall’ultimazione certificata dei lavori. L’appello è infondato e le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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