L’ottemperanza antitrust è obbligo individuale e non solidale (Cons. Stato n. 8937 del 08.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella fase esecutiva di un provvedimento antitrust divenuto definitivo, le sopravvenienze che abbiano determinato una parziale apertura del mercato non esentano l’impresa destinataria dall’ottemperare alla diffida. L’obbligo di facere imposto dall’Autorità grava su ciascun partecipante all’intesa in modo non solidale, sicché l’adempimento degli altri destinatari non elide il dovere di ciascuno e non può fondare una disparità di trattamento tra imprese che hanno ottemperato e imprese inerti. La mera non applicazione delle clausole censurate, per di più solo dichiarata, non integra ottemperanza quando il provvedimento richieda la modifica delle stesse. La valutazione di idoneità e proporzionalità della misura è già coperta dal giudicato formatosi sul provvedimento originario e non è riapribile in sede di inottemperanza.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da una segnalazione del 2016 con cui un operatore di intermediazione della domanda taxi denunciava il pregiudizio concorrenziale arrecato dalle clausole di non concorrenza contenute negli atti che regolano i rapporti tra alcune cooperative di radiotaxi attive in Roma e i tassisti aderenti. All’esito dell’istruttoria, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato accertava con provvedimento del 27 giugno 2018 l’esistenza di intese restrittive della concorrenza e ordinava alle società destinatarie di adottare, entro centoventi giorni, misure idonee a eliminare l’infrazione, astenendosi in futuro da comportamenti analoghi.
Due cooperative eliminavano integralmente le clausole. La terza, odierna appellante, rappresentava invece all’Autorità che il mutato contesto di mercato rendeva ormai superfluo l’adeguamento e chiedeva un nuovo approfondimento istruttorio. L’Autorità avviava un procedimento di inottemperanza e, con delibera dell’11 gennaio 2022, irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria di 21.000,00 euro. Il TAR Lazio respingeva il ricorso; da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 15, comma 2, della legge n. 287/1990 e ricorda che il provvedimento del 2018 è ormai definitivo e inoppugnabile, essendo stata dichiarata inammissibile la revocazione con la sentenza n. 635 del 19 gennaio 2024. La legittimità della diffida è dunque coperta dal giudicato e la valutazione di proporzionalità ivi compiuta non è riapribile in questa sede.
La Corte qualifica la fase come meramente esecutiva. Le sopravvenienze di mercato — tanto quelle derivanti dall’ottemperanza degli altri partecipanti quanto quelle ascritte a fattori esterni — sono dichiarate irrilevanti. Il provvedimento ha imposto un’obbligazione di facere che grava su ognuna delle società destinatarie: il decorso del tempo e l’ingresso di nuovi operatori non elidono un obbligo di natura non solidale che incombe sull’appellante in forza del provvedimento originario.
Il Collegio ne trae una considerazione di sistema: ammettere che l’adempimento altrui possa soddisfare le ragioni della concorrenza disincentiverebbe l’ottemperanza di qualunque provvedimento antitrust con più destinatari, consentendo a ciascuno di contare sull’inerzia o sulla diligenza degli altri, con un’irragionevole disparità di trattamento a danno di chi ha ottemperato. Né rileva, sul piano sostanziale, che l’apertura del mercato sia già in parte avvenuta: l’inerzia dell’appellante preclude ai tassisti a essa consorziati di beneficiare dell’effetto utile della diffida, cioè di impiegare la capacità produttiva inutilizzata sulle piattaforme concorrenti.
Quanto all’oggetto dell’obbligo, la Corte ribadisce che la diffida non impone una generica eliminazione dell’esclusiva, ma, in via alternativa, la soppressione delle clausole a portata assoluta oppure la loro sostituzione con clausole che restituiscano al tassista una quota di capacità liberamente impiegabile. Non basta pertanto la mera non applicazione, occorrendo un comportamento attivo che segni una soluzione di continuità con il passato. Il richiamo alla giurisprudenza europea è respinto, riferendosi quei precedenti a fasi di contestazione o a imposizioni non ancora definitive. L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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