Demanio marittimo, gestione ai comuni ma il proprietario non è escluso (Cons. Stato n. 8949 del 08.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni di gestione del demanio marittimo, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 112/1998, non comporta lo spogliamento dell’Agenzia del demanio delle facoltà inerenti alla titolarità dominicale del bene. La distinzione tra profili gestionali e profili dominicali non è rigida: quando l’intervento incide sulla consistenza fisica del bene demaniale e assume carattere strutturale, la sua individuazione, progettazione ed esecuzione esigono una gestione integrata e multilivello che coinvolga anche il proprietario. L’art. 5, comma 1, lettera c), l.r. Liguria n. 13/1999, che attribuisce ai comuni l’attuazione degli interventi di difesa degli abitati dall’erosione marina, non è invocabile per interventi su beni naturali del demanio che non impattano sull’abitato. Un’ordinanza sindacale che richiami la necessità di verificare congiuntamente tipologia e tempistica dei lavori costituisce espressione del principio di leale collaborazione e non radica competenze esclusive in capo all’Agenzia.

Il Fatto

Il comune di Genova aveva impugnato la sentenza del TAR Liguria n. 484 del 5 maggio 2023, che aveva accolto il ricorso dell’Agenzia del demanio avverso l’ordinanza sindacale con cui il sindaco aveva interdetto l’accesso e l’utilizzo di un tratto di spiaggia sottostante il lato di ponente del piazzale del monumento ai Mille, in località Quarto, a tutela della pubblica incolumità per il rischio derivante dal movimento franoso della scarpata soprastante.

L’ordinanza demandava ai competenti uffici tecnici comunali di attivare i contatti con gli uffici operativi dell’Agenzia del demanio in ordine alla tipologia e alla tempistica dei lavori necessari a garantire l’agibilità della spiaggia. L’Agenzia aveva impugnato il provvedimento nella parte in cui il comune adombrava che i lavori di ripristino spettassero all’ente proprietario. Il TAR aveva accolto la tesi dell’Agenzia richiamando il parere del Consiglio di Stato n. 1976 del 2020. Il comune ha appellato deducendo l’erroneità dell’impostazione e, in via subordinata, l’illegittimità costituzionale della normativa regionale letta in tal senso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 59 d.P.R. n. 616/1977, l’art. 89 d.lgs. n. 112/1998, l’art. 65 d.lgs. n. 300/1999 e la l.r. Liguria n. 13/1999. Da tale assetto deriva che la gestione del demanio marittimo spetta in via principale a regioni e comuni, mentre la proprietà resta in capo allo Stato, esercitata attraverso l’Agenzia del demanio.

Il punto centrale è la distinzione tra titolarità e gestione. Secondo il Giudice, il parere n. 1976 del 2020 invocato dal TAR non concerne una questione analoga: in quel caso si trattava di un ricorso di un condominio per opere a difesa della costa dall’erosione marina. La vicenda in esame presenta invece tratti peculiari: è un conflitto negativo di competenza tra pubbliche amministrazioni su interventi di manutenzione straordinaria di beni demaniali dissestati da epoca antecedente al trasferimento delle funzioni. Al comune non è quindi imputabile alcuna omessa vigilanza o manutenzione.

La Corte esclude che si tratti di interventi a difesa degli abitati dall’erosione marina: si tratta di opere da attuare direttamente su beni naturali del demanio, che non incidono su beni comunali e non impattano sull’abitato. Richiama l’art. 89, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 112/1998, che parla di “gestione integrata” degli interventi.

Da qui il principio: la gestione integrata impone il coinvolgimento “anche” e non “solo” dell’Agenzia del demanio. Il trasferimento delle funzioni gestorie ai comuni non spoglia l’ente proprietario delle facoltà dominicali né lo deresponsabilizza, soprattutto quando gli interventi sono strutturali e incidono sulla consistenza fisica del bene: essi necessitano di concertazione quanto alla scelta progettuale e ai materiali.

Quanto alla correlazione tra funzioni e risorse, l’argomentazione è astrattamente condivisibile ma priva di supporto probatorio: manca la dimostrazione dei trasferimenti ricevuti e dell’esborso effettivo. L’appello è quindi accolto e il ricorso introduttivo respinto, con la precisazione che l’ordinanza sindacale conserva efficacia nei limiti della motivazione, quale espressione di leale collaborazione. Spese del doppio grado compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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