Requisiti ERP: continuità del reddito ma autotutela tardiva annulla la decadenza (Cons. Stato n. 9064 del 12.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di edilizia residenziale pubblica, il requisito reddituale di accesso deve essere posseduto non solo alla data del bando e a quella dell’assegnazione, ma anche nel periodo intermedio tra la domanda e l’assegnazione, dovendo permanere senza soluzioni di continuità. La norma regionale che richiede la permanenza dei requisiti e la verifica biennale dell’ente gestore impone la continuità del requisito reddituale per l’intera durata della procedura concorsuale. Tuttavia, l’annullamento d’ufficio dell’assegnazione è illegittimo se adottato oltre il termine di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, ratione temporis applicabile, contando dal momento in cui l’amministrazione ha avviato il riesame. Il giudice d’appello può accogliere il gravame dell’amministrazione sul piano interpretativo e, nel contempo, confermare l’esito annullatorio di primo grado in accoglimento dei motivi riproposti dall’appellato.

Il Fatto

Il Comune aveva assegnato alla ricorrente un alloggio di edilizia residenziale pubblica nel gennaio 2012, a seguito di bando del 2008. Nel 2015 l’amministrazione avviava il procedimento di annullamento in autotutela dell’assegnazione, contestando la mancata permanenza del requisito reddituale nelle annualità 2009 e 2010 e l’insussistenza del requisito patrimoniale. L’atto conclusivo interveniva nel 2019.

La ricorrente impugnava gli atti davanti al TAR Campania, che accoglieva ricorso e motivi aggiunti, ritenendo irrilevanti i superamenti reddituali registratisi nella fase intermedia della procedura. Il Comune proponeva appello, sostenendo la regola dell’invarianza dei requisiti durante l’intero arco procedimentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondati i primi tre motivi dell’appellante. L’art. 2, comma 4, della legge regionale Campania n. 18/1997 richiede che i requisiti siano posseduti alla data del bando e al momento dell’assegnazione e che permangano in costanza del rapporto, con verifica biennale dell’ente gestore. La lettura del TAR, secondo cui sarebbero irrilevanti i superamenti reddituali intermedi, non è condivisibile.

La Corte richiama il proprio orientamento, espresso con la sentenza n. 3882/2016, in forma semplificata, che conferma il principio della continuità del requisito reddituale dal bando fino all’assegnazione. La diversa connotazione fattuale delle pronunce precedenti non impedisce l’applicazione del principio, che si attaglia al caso concreto. Anche il quarto motivo è quindi fondato.

L’accoglimento dell’appello non conduce però al rigetto del ricorso di primo grado. Il Collegio esamina i motivi assorbiti e ritualmente riproposti dall’appellata, in particolare la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il riesame era stato avviato nel settembre 2015, oltre sette anni dopo la domanda, e l’atto di autotutela era intervenuto circa otto anni dopo la pubblicazione della graduatoria e l’assegnazione, comunque oltre quattro anni dall’avvio del procedimento.

Il termine di diciotto mesi, ratione temporis applicabile, risulta pertanto superato. L’atto si fonda inoltre su fatti anteriori alla pubblicazione della graduatoria. L’annullamento d’ufficio è quindi tardivo e illegittimo. Le ulteriori censure restano assorbite.

L’appello del Comune è accolto sul piano interpretativo, ma, in accoglimento dei motivi riproposti, il ricorso introduttivo è accolto con conferma dell’annullamento degli atti impugnati in prime cure, sia pure con diversa motivazione. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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