Astreinte in ottemperanza pecuniaria non iniqua se pari agli interessi legali (TAR Campania n. 3861 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali. La novella introdotta dall’art. 1 della legge n. 208/2015 ha recepito il principio già affermato dall’Adunanza Plenaria, secondo cui l’astreinte assolve a una funzione sanzionatoria e non risarcitoria: non ripara il pregiudizio da inesecuzione, ma sanziona la disobbedienza al giudicato e stimola il debitore all’adempimento. Ne consegue il superamento del precedente orientamento che ravvisava l’iniquità della penalità in relazione alle condanne pecuniarie dell’amministrazione, in ragione delle esigenze di bilancio. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e cessa con l’effettivo soddisfacimento del credito, non oltre la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore antistatario di una società, agisce per l’ottemperanza al giudicato discendente da una sentenza del Giudice di Pace di Ischia, con la quale il Comune di Acerra era stato condannato al pagamento delle spese processuali in suo favore, liquidate in € 37,00 per spese e € 425,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Il ricorrente chiede che sia dichiarato l’obbligo dell’ente di provvedere al pagamento delle somme con gli accessori indicati nel titolo, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza e la fissazione della penalità di mora.
Il Comune di Acerra non si è costituito in giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale del 26 febbraio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto la legittimazione passiva dell’ente intimato e la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: la sentenza azionata è passata in giudicato, come da certificazione in atti, ed è trascorso il termine di centoventi giorni dalla notifica previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. L’amministrazione non ha dimostrato, come era suo onere, di avere adempiuto.
Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo del Comune di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, con pagamento delle somme liquidate per spese processuali e delle voci accessorie nella misura legale.
Il nucleo argomentativo riguarda la penalità di mora. Il Collegio richiama il testo dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la novella del 2015, che ha aggiunto il periodo secondo cui, nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali. La disposizione recepisce un principio già acquisito in via giurisprudenziale dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014.
La precisazione legislativa induce il Collegio a rivedere il precedente orientamento che ravvisava l’iniquità dell’astreinte in relazione alle condanne pecuniarie dell’amministrazione, avuto riguardo alle esigenze di bilancio e allo stato della finanza pubblica. La penalità, anche in presenza di contenzioso seriale, non è ora manifestamente iniqua per definizione legislativa, se rapportata al saggio degli interessi legali: la previsione attua un equo contemperamento degli interessi del creditore e del debitore pubblico.
La quantificazione avviene in misura percentuale sulla somma oggetto di condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse, in linea con la giurisprudenza amministrativa formatasi già prima della riforma. L’astreinte si aggiunge agli interessi legali eventualmente dovuti ad altro titolo, stante la sua funzione sanzionatoria e di coazione indiretta all’adempimento.
Quanto alla decorrenza finale, la penalità è corrisposta fino all’effettivo soddisfacimento del credito e comunque non oltre la scadenza del termine assegnato all’amministrazione, essendo onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta. Il Tribunale accoglie anche la richiesta di nomina anticipata del commissario, individuato nel Prefetto di Napoli con facoltà di delega, con compenso liquidato in € 800,00 e spese di giudizio poste a carico dell’ente soccombente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.