Annullamento d’ufficio della SCIA: comunicazione di avvio sempre dovuta (Cons. Stato n. 9061 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione annulla d’ufficio gli effetti di una SCIA oltre i termini dell’art. 19, comma 6-bis, legge n. 241/1990 è espressione di un potere discrezionale e presuppone la verifica dei requisiti dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990. Ne deriva l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e la piena operatività del diritto di partecipazione del privato. La preclusione dell’art. 21-octies, comma 2, ultimo periodo, legge n. 241/1990 non opera rispetto a provvedimenti di tal natura, perché l’amputazione della fase partecipativa non consente di prevedere il contenuto che il provvedimento avrebbe potuto assumere. La motivazione dell’annullamento deve investire i singoli presupposti normativi: interessere pubblico concreto, comparazione con l’interesse del privato e affidamento maturato.
Il Fatto
Un privato ha ottenuto il condono edilizio dell’immobile, originariamente magazzino, per il cambio di destinazione d’uso a monolocale residenziale. Nel 2019 ha presentato SCIA per l’agibilità. Il Comune di Venezia, con provvedimento del gennaio 2020, ha annullato d’ufficio gli effetti della segnalazione ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, rilevando la carenza dei requisiti igienico-sanitari del D.M. 5 luglio 1975 e del regolamento edilizio comunale.
Il TAR Veneto, sede di Venezia, ha respinto il ricorso. Ha ritenuto il vizio procedimentale irrilevante ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990, sufficiente la motivazione sull’interesse pubblico e irrilevante l’affidamento fondato sulla sanatoria edilizia. Il privato ha proposto appello, reiterando i motivi del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e riforma la sentenza. Il percorso argomentativo muove dalla successione temporale degli atti: la SCIA è stata integrata il 23 dicembre 2019 e il provvedimento inibitorio è stato adottato il 27 gennaio 2020, oltre i trenta giorni dell’art. 19, comma 6-bis, legge n. 241/1990. Da ciò deriva che l’amministrazione poteva eliminare gli effetti della segnalazione solo alle condizioni dell’art. 21-nonies, richiamato dall’art. 19, comma 4.
Il richiamo dell’annullamento d’ufficio implica che la validità del provvedimento non dipende dalla sola illegittimità dell’atto riesaminato. Occorre il riscontro di un interesse pubblico concreto, la comparazione con l’interesse del privato e la considerazione dell’affidamento maturato. Tali presupposti devono trasparire dalla motivazione.
Da qui tre conseguenze. Anzitutto la necessità di comunicare l’avvio del procedimento e di consentire la partecipazione. In secondo luogo l’esclusione del procedimento dal campo applicativo dell’art. 21-octies, comma 2, ultimo periodo, data la natura schiettamente discrezionale del potere esercitato. Infine l’onere di motivare in ordine ai singoli presupposti normativi.
Nel caso concreto il provvedimento si fonda esclusivamente sulla ritenuta illegittimità degli effetti della segnalazione per la mancanza dei requisiti igienico-sanitari. Nessun cenno è dedicato alle altre condizioni dell’art. 21-nonies. La Corte esclude quindi il richiamo all’art. 21-octies operato dal primo giudice: l’amputazione della fase partecipativa e l’omessa valutazione di profili fondamentali non consentono di prevedere il contenuto del provvedimento finale.
L’accoglimento travolge anche il motivo sull’affidamento, collegato alla sanatoria edilizia e al richiamo dell’art. 35, comma 19, legge n. 47/1985. Il ricorso di primo grado è accolto e il provvedimento annullato, con condanna del Comune alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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