Esclusione per documento non genuino e autonomia del giudizio di affidabilità (Cons. Stato n. 9063 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche il giudizio sui gravi illeciti professionali è espressione di ampia discrezionalità della stazione appaltante, cui spetta un ampio margine di apprezzamento sull’affidabilità dell’operatore. Il sindacato del giudice amministrativo resta sul piano della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto e non può tradursi in una mera non condivisibilità della stessa. Il giudizio sulla idoneità della documentazione a rendere dubbia l’integrità dell’offerente è autonomo rispetto alla valutazione tecnica dell’offerta: la circostanza che il documento non genuino non abbia inciso sul punteggio non esclude l’esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis), d.lgs. n. 50/2016. La condotta negligente consistita nel produrre in gara atti di cui non si è verificata la provenienza integra un grave illecito professionale e giustifica l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione.
Il Fatto
Il consorzio appellante si classificava primo in una procedura aperta indetta da una società concessionaria per un accordo quadro di manutenzione straordinaria di opere d’arte. Il secondo classificato impugnava l’aggiudicazione deducendo che l’offerta tecnica conteneva una proposta di supporto in gara a firma di una società che, nel frattempo, aveva mutato denominazione e che, interpellata, ne disconosceva la paternità.
La stazione appaltante avviava il procedimento di autotutela e, all’esito, annullava l’aggiudicazione disponendo l’esclusione dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis), d.lgs. n. 50/2016, con scorrimento della graduatoria in favore del secondo classificato. Il TAR Lazio respingeva il ricorso dell’escluso. Questi proponeva appello, lamentando la contraddittorietà della motivazione e l’omesso esame delle proprie osservazioni procedimentali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, incentrato sull’asserita contraddittorietà tra l’accertamento della Commissione — secondo cui il documento disconosciuto non aveva inciso sui punteggi tecnici — e la decisione di esclusione. Per il Consiglio di Stato la censura non coglie nel segno: la valutazione compiuta dalla Commissione di gara e quella posta a base dell’esclusione si collocano su piani distinti, riferendosi la prima all’attribuzione del punteggio e la seconda all’affidabilità dell’operatore. Da qui l’esclusione di ogni contraddittorietà.
Il giudizio sui gravi illeciti professionali è espressione di ampia discrezionalità dell’amministrazione. Il sindacato giurisdizionale deve mantenersi entro il perimetro della non pretestuosità e della non manifesta abnormità della valutazione, senza scivolare in un giudizio di mera non condivisibilità (richiamata Cons. Stato, Sez. V, n. 7223 del 2021). Il compito del giudice non è sostituirsi all’amministrazione, ma verificare se il contegno dell’operatore sia riconducibile alla nozione di illecito professionale, la cui valutazione è rimessa alla stazione appaltante (Cons. Stato, Sez. VI, n. 10483 del 2022).
La nozione di grave illecito professionale ricomprende ogni condotta, collegata all’esercizio dell’attività professionale, contraria a un dovere posto da norma civile, penale o amministrativa, senza un numero chiuso di fattispecie (Cons. Stato, Sez. V, n. 5450 del 2024). Le procedure selettive impongono alle imprese un dovere particolarmente intenso di chiarezza e completezza: l’operatore negligente viola i doveri di correttezza e buona fede e arreca un intralcio oggettivo alla procedura.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ribadisce che l’omessa pronuncia del giudice di primo grado integra errore di diritto deducibile per violazione dell’art. 112 c.p.c., ma va accertata con riferimento alla motivazione nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali. Una statuizione implicita di rigetto si ravvisa quando la pretesa non esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (richiamate Cons. Stato, Sez. III, n. 3422 del 2020 e Cons. Stato, Sez. V, n. 2821 del 2024).
Anche il terzo motivo è infondato: la stazione appaltante ha svolto un’istruttoria accurata ed esaminato le osservazioni dell’appellante, che non incidono sulla questione di fondo della condotta non diligente. L’appello principale è respinto, con conferma della sentenza impugnata; il rigetto rende improcedibile l’appello incidentale. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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