Minimi retributivi e congruità del costo della manodopera negli appalti O.E.V. (TAR Marche n. 564 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rispetto dei minimi salariali retributivi e la valutazione di congruità del costo della manodopera costituiscono profili distinti. Un conto è la retribuzione dovuta dall’appaltatore ai dipendenti in base a contratto, orario, inquadramento e anzianità; altro conto è il costo della manodopera imputabile al singolo appalto. Le tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016 indicano costi medi non inderogabili, che l’offerente può giustificare inferiori in sede di verifica dell’anomalia. Il costo orario stimato da un concorrente per la propria offerta non costituisce soglia inderogabile né parametro di esclusione delle offerte altrui. Nelle gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa il costo della manodopera dipende dalle prestazioni aggiuntive e migliorative proposte dall’operatore.

Il Fatto

La società ricorrente partecipa alla gara indetta dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche per i servizi di pulizia e igiene ambientale, suddivisa in quattro lotti. Si aggiudica il lotto 4, ma contesta l’aggiudicazione del lotto 1, di maggior valore, dove si colloca al quinto posto. Impugna il decreto dirigenziale n. 265 del 28.10.2024 e i verbali di verifica dell’anomalia, chiedendo l’esclusione dell’aggiudicataria e delle imprese che la precedono in graduatoria.

Secondo la ricorrente, i costi della manodopera indicati dalle controinteressate sarebbero inferiori ai minimi salariali retributivi del c.c.n.l. Multiservizi, con conseguente violazione degli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016. Denuncia inoltre un errore materiale nei verbali sul proprio ribasso e chiede, in via gradata, subentro o risarcimento per equivalente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene ininfluente l’errore materiale sul ribasso della ricorrente: nel calcolo del punteggio è stato correttamente considerato il 47,80%, tanto che la ricorrente non contesta la corrispondenza del punteggio alla formula della lex specialis. La censura non incide sull’esito della gara.

Sul nucleo della controversia, il Tribunale rileva anzitutto un deficit argomentativo della ricorrente: dopo aver ottenuto la relazione del consulente del R.U.P., non ha proposto motivi aggiunti né contestato le argomentazioni ivi esposte, tra cui l’accantonamento di circa 455.000,00 € e di una somma per imprevisti a copertura degli aumenti retributivi.

Nel merito, il Collegio distingue nettamente il rispetto dei minimi retributivi dalla congruità dell’offerta. Un conto è la retribuzione spettante al singolo lavoratore, altro è il costo della manodopera imputabile alla commessa, che va considerato pro quota. Le tabelle ministeriali ex art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016 riportano costi medi non inderogabili, che l’aggiudicatario può giustificare inferiori nel sub-procedimento ex art. 97 del d.lgs. n. 50/2016. Il costo di 12,01 €/h addotto dalla ricorrente non è il minimo sindacale, ma una stima aziendale fondata su condizioni di favore proprie. I minimi sindacali, per un operaio di secondo livello, sono pari a 7,19 €/h (sul punto il Collegio richiama Cons. Stato n. 9727/2024).

Il terzo punto debole è che la ricorrente prescinde dai progetti tecnici delle concorrenti: nell’O.E.V. il costo della manodopera dipende dalle prestazioni aggiuntive e migliorative offerte. Il costo indicato dall’aggiudicataria (8.944.110,14 €) supera sia quello stimato dalla stazione appaltante (7.560.000,00 €) sia quello della ricorrente (6.181.000,00 €). Il consulente ha verificato la congruità anche rispetto alle tabelle ministeriali del 2022 e del 2024.

Il Tribunale reputa sovrabbondanti le difese dell’aggiudicataria e respinge l’istanza di verificazione o c.t.u., di carattere esplorativo. Le condizioni di favore invocate dalla ricorrente per il lotto 4 sono analogamente deducibili dagli altri concorrenti. Il ricorso è respinto, con rigetto delle domande di subentro e risarcimento e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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