La determinazione dei criteri di valutazione dopo lo svolgimento delle prove è legittima se anteriore alla correzione (TAR Calabria n. 1386 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure concorsuali, la determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove da parte della commissione esaminatrice è legittima anche se successiva allo svolgimento delle prove stesse, purché intervenga prima della loro concreta valutazione, al fine di escludere il sospetto che siano volti a favorire o sfavorire taluni candidati. La motivazione espressa in forma numerica è fungibile con quella descrittiva, non essendo richiesta una preventiva griglia di valutazione né la verbalizzazione dei singoli voti dei commissari. Il requisito della comprovata esperienza dei commissari, ex art. 35, comma 3, lett. e), d.lgs. n. 165/2001, non esige la titolarità dello specifico insegnamento oggetto di selezione, essendo sufficiente una competenza specifica e idonea. Il sindacato giurisdizionale sul giudizio di correzione delle prove è limitato al contrasto con evidenti errori di fatto o alla manifesta illogicità, trattandosi di espressione di discrezionalità tecnica.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 51 unità di personale dell’area collaboratori (categoria C) a tempo indeterminato, indetto dall’Università della Calabria. Non essendo stato ammesso alla prova orale, ha impugnato l’elenco dei candidati ammessi e gli atti prodromici, tra cui il bando e i verbali della commissione. Successivamente, essendo stato ammesso con riserva agli orali, ha esteso l’impugnazione all’esito della prova orale e alla graduatoria finale dei vincitori, chiedendo anche il risarcimento del danno in forma specifica tramite l’inserimento in graduatoria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato preliminarmente le censure relative alla composizione della commissione, rigettandole. Richiamato il principio per cui il requisito della comprovata esperienza richiesto dall’art. 35, comma 3, lett. e), d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 non può spingersi fino a pretendere che i commissari siano titolari della specifica materia di selezione, ha ritenuto adeguato il profilo del commissario laureato in fisica ma da anni responsabile del settore selezione e contratti presso un ateneo, nonché quello dell’esperto attitudinale con formazione in psicologia del lavoro, addetto alla valutazione del colloquio motivazionale.
Quanto alla mancata predeterminazione dei criteri di valutazione, il Collegio ha interpretato l’art. 12 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 nel senso che è legittima la determinazione dei criteri anche dopo l’effettuazione delle prove, purché prima della loro valutazione concreta. Nel caso di specie, la commissione aveva già individuato nella prima seduta i criteri generali e, nella seduta successiva, prima dell’accesso alla piattaforma telematica, aveva precisato il dettaglio dei sub-criteri con i relativi pesi percentuali e la formula matematica di calcolo del punteggio. L’esame dei verbali ha rivelato che ogni elaborato è stato valutato per ciascun sub-criterio.
Il Tribunale ha inoltre escluso che fosse necessaria una preventiva griglia di valutazione, affermando che la motivazione numerica è fungibile con quella descrittiva, essendo agevolmente traducibile in motivazione analitica attraverso i criteri prefissati. Nemmeno la mancata verbalizzazione dei singoli voti dei commissari integra un vizio, non essendo tale adempimento previsto dalla normativa. I motivi di censura sulla valutazione della prova scritta sono stati rigettati sulla base del costante orientamento secondo cui il giudizio della commissione attiene alla discrezionalità tecnica ed è sindacabile solo per evidenti errori di fatto o manifesta illogicità, non potendo il candidato contrapporre la propria autovalutazione.
I restanti motivi, attinenti allo svolgimento della prova orale, sono stati assorbiti: avendo il Tribunale escluso profili di illegittimità nelle fasi che avevano condotto alla non ammissione, l’eventuale fondatezza delle altre censure non avrebbe modificato la posizione del candidato. Il ricorso è stato rigettato con compensazione delle spese, tenuto conto della peculiarità della vicenda e dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
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Nota della Redazione
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