Accesso difensivo agli atti dell’affidamento in favore di impresa concorrente (TAR Puglia n. 915 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’impresa che opera nel medesimo settore di attività della società affidataria di un servizio pubblico vanta un interesse personale, diretto e concreto alla conoscenza degli atti dell’affidamento, ai fini della difesa in giudizio delle proprie ragioni. Tale interesse integra i presupposti dell’accesso difensivo richiesti dall’art. 22 della legge n. 241/1990, essendo la conoscenza dei documenti evidentemente strumentale alle ragioni difensive della società ricorrente. Il diniego opposto dall’amministrazione è pertanto illegittimo e va annullato, con conseguente condanna dell’ente all’ostensione degli atti entro un termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. n. 104/2010. La costituzione in giudizio dell’amministrazione non evocata è inammissibile per difetto di legittimazione a contraddire e di interesse qualificato all’intervento.
Il Fatto
La società ricorrente, impresa operante nel settore del pronto soccorso veterinario, presentava in data 06.09.2023 un’istanza di accesso al Comune di Laterza. Oggetto della richiesta erano gli atti relativi all’affidamento del servizio di pronto soccorso veterinario h24 in favore di una clinica concorrente: la richiesta di preventivo, la documentazione con cui la controinteressata aveva presentato la propria offerta e dichiarato i requisiti, nonché gli atti della fase di verifica svolta dall’ente prima della contrattualizzazione.
Formatosi il silenzio-diniego, e sopravvenuto il provvedimento n. 19710 del 10.10.2023 di rigetto espresso, la ricorrente proponeva ricorso per l’annullamento e per l’accertamento del proprio diritto all’accesso, con condanna dell’ente all’ostensione nel termine fissando. Si costituiva in giudizio la ASL di Taranto, chiedendo dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse per avere essa stessa osteso i documenti richiesti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione pregiudiziale: la posizione della ASL di Taranto. L’amministrazione sanitaria non era stata evocata in giudizio e pertanto difetta della legittimazione a contraddire. Né può partecipare a titolo di intervento, mancando di un interesse qualificato che ne giustifichi la presenza. La costituzione è quindi dichiarata inammissibile.
Nel merito, il Tribunale verifica i presupposti dell’accesso richiesti dall’art. 22 della legge n. 241/1990. La ricorrente deduce la titolarità di un interesse personale, diretto e concreto, collegato ai documenti richiesti per la difesa in giudizio delle proprie ragioni. L’impresa opera infatti nel medesimo settore in cui è avvenuto l’affidamento a favore della controinteressata e assume di essere l’unico soggetto in provincia dotato dei requisiti strutturali minimi per la gestione del servizio, secondo l’Accordo n. 1868 del 26.11.2003 raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per riconoscere il diritto di accesso. La conoscenza dei documenti è evidentemente strumentale alle ragioni difensive della società ricorrente. Determinante è la circostanza che si tratti di impresa operante nello stesso settore di attività dell’affidataria, a cui favore ha avuto luogo l’affidamento oggetto della pretesa conoscitiva.
Il ricorso è quindi accolto in quanto fondato. Il Tribunale dichiara il diritto della ricorrente all’accesso ai documenti richiesti con l’istanza del 06.09.2023 e condanna l’amministrazione comunale all’ostensione entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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