Specifiche tecniche a pena di esclusione e sistema di ritenuta omologato (TAR Toscana n. 894 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le caratteristiche dei mezzi indicate nel capitolato tecnico e qualificate dallo stesso come specifiche tecniche costituiscono presupposto di ammissibilità dell’offerta e non mere modalità di esecuzione del contratto. La mancanza anche di una sola delle specifiche tecniche richieste dalla lex specialis determina la non conformità dell’offerta e impone l’esclusione del concorrente. La mera predisposizione del veicolo all’installazione successiva di un dispositivo non integra il possesso del requisito, quando la documentazione di gara richieda la dotazione effettiva del mezzo già al momento dell’offerta. Il concorrente non può supplire con dichiarazioni generiche alla prova del possesso delle caratteristiche prescritte.

Il Fatto

La società ricorrente impugna l’aggiudicazione definitiva del lotto “P” della gara europea indetta per il servizio di shuttle bus presso gli aeroporti di Firenze e Pisa, disposta in favore della controinteressata. Il lotto pisano, per il quale era posto un importo a base di gara di € 620.500,00 per ventiquattro mesi, era gestito dalla ricorrente in virtù di proroghe.

La ricorrente deduce la violazione degli artt. 94, 95, 96 e 97 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, sostenendo che i mezzi offerti dall’aggiudicataria non possiedano le specifiche tecniche del capitolato e che l’offerta dovesse essere dichiarata non conforme. Chiede l’annullamento degli atti, la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro e il risarcimento del danno. Con ordinanza n. 204 del 6 aprile 2024 la Sezione aveva accolto l’istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione delle prescrizioni contenute nel capitolato tecnico. L’amministrazione resistente sosteneva che le caratteristiche dei mezzi costituissero mere modalità esecutive. Il Tribunale rileva invece che il capitolato le qualifica espressamente come specifiche tecniche e che il disciplinare, nella parte dedicata alla busta tecnica, subordina l’attribuzione del punteggio qualitativo alla necessaria rispondenza dei mezzi alle specifiche prescritte.

Da qui la conseguenza: la rispondenza alle specifiche costituisce il presupposto dell’analisi e della valutazione dell’offerta, e la mancanza anche di una sola di esse determina la non conformità dell’offerta alla lex specialis. Il Collegio procede quindi alla verifica documentale del requisito contestato, costituito dalla pedana o scivolo per l’accesso di passeggeri su sedia a rotelle e da un posto per disabile con sistema di ritenuta omologato.

I libretti di circolazione dei mezzi della controinteressata richiamano la sola rampa di accesso, senza menzionare il sistema di ritenuta. La relazione tecnica e la scheda tecnica omettono analogo riferimento. Nella risposta alla richiesta di chiarimenti la concorrente si limita a evocare un generico “fissaggio”. La successiva relazione tecnica depositata in giudizio conferma che i mezzi erano soltanto predisposti per il montaggio del sistema, con aggiornamento contestuale della carta di circolazione da effettuarsi in fase di esecuzione.

Il Tribunale esclude che la predisposizione possa equivalere al possesso del requisito e ritiene irrilevante l’argomento della controinteressata secondo cui non si potrebbe pretendere l’installazione materiale del sistema già in fase di gara. La commissione giudicatrice, come risulta dal verbale n. 4 del 22 settembre 2023, aveva ritenuto esaustivo il chiarimento: il Collegio dissente e ravvisa il vizio di carenza di istruttoria.

Il ricorso è pertanto accolto. L’aggiudicazione è annullata insieme agli atti collegati. Non risultando documentata la stipulazione del contratto e trovandosi la ricorrente in seconda posizione in graduatoria, il Tribunale accoglie la domanda di aggiudicazione, fatti salvi i controlli di legge, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 2554 del 2018. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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