Revoca del nulla osta per integrazione documentale tardiva: sospensione per violazione delle garanzie procedimentali (TAR Calabria n. 380 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca di un provvedimento amministrativo favorevole, quale il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno, deve essere preceduta dal rispetto delle garanzie partecipative di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990. L’integrazione documentale prodotta dal privato, ancorché tardiva rispetto ai termini di legge, ove eseguita prima dell’adozione del provvedimento negativo finale, impone all’amministrazione di valutarne il contenuto; l’omessa considerazione di tale apporto integrativo determina la violazione delle garanzie procedimentali e vizia il provvedimento di revoca. La sussistenza del fumus boni juris, unitamente al periculum in mora, legittima la concessione della tutela cautelare di cui all’art. 55 c.p.a., con sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, aveva richiesto la conversione dello stesso in permesso per lavoro subordinato. La Prefettura di Cosenza avviava il procedimento di revoca del nulla osta, comunicando il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. A fronte di tale comunicazione, il ricorrente provvedeva a presentare un’integrazione documentale, seppur tardivamente. Ciononostante, la Prefettura adottava il provvedimento di revoca del nulla osta senza tenere conto della documentazione prodotta. Avverso tale determinazione e il connesso preavviso, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Calabria, chiedendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato come la censura relativa alla violazione delle garanzie procedimentali appaia suscettibile di favorevole valutazione. Il Collegio ha posto l’accento sulla circostanza che l’integrazione documentale, sebbene tardiva, era stata comunque eseguita dal ricorrente prima dell’adozione del diniego. Tale elemento fattuale assume rilievo decisivo: l’amministrazione, una volta ricevuto l’apporto documentale del privato, avrebbe dovuto valutarne il contenuto, essendo il procedimento ancora in corso e non essendo stato ancora emanato il provvedimento finale.
L’omessa considerazione della documentazione integrativa da parte della Prefettura integra, ad avviso del Collegio, un vizio del procedimento che inficia la legittimità del provvedimento di revoca. Il mancato rispetto dell’obbligo di valutare le osservazioni e i documenti presentati dal privato in risposta al preavviso di diniego costituisce una violazione delle garanzie partecipative che assistono il procedimento amministrativo, pur in presenza di un’integrazione tardiva.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ne ha riconosciuto la sussistenza, ravvisando il pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla revoca del nulla osta in capo al ricorrente. La natura del provvedimento impugnato, incidente sulla posizione giuridica del richiedente in materia di soggiorno, rende infatti attuale e concreto il rischio di un danno non altrimenti rimediabile nelle more del giudizio di merito.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata accolta, con conseguente sospensione del provvedimento impugnato. Il Tribunale ha altresì fissato l’udienza pubblica di trattazione del merito e ha compensato le spese della fase cautelare, considerata la particolarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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