Concessione di impianto sportivo: PEF asseverato e tassatività delle cause di esclusione (Cons. Stato n. 917 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle concessioni di servizi la stazione appaltante può imporre, a pena di esclusione, la presentazione del piano economico-finanziario asseverato, anche se l’art. 193 del d. lgs. n. 36 del 2023 prevede l’asseverazione solo per la finanza di progetto e l’art. 182, comma 5, ne fa componente eventuale. Tale previsione non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione dell’art. 10, comma 2, del d. lgs. n. 36 del 2023, che opera solo per gli artt. 94 e 95 e non esaurisce le cause escludenti previste dal Codice. L’incompletezza dell’offerta economica legittima l’esclusione senza necessità di contraddittorio procedimentale. La proposta di aggiudicazione è atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile: l’interesse si appunta sull’aggiudicazione, che assorbe i suoi effetti.
Il Fatto
Una società sportiva, mandataria di un raggruppamento, partecipa alla gara indetta da Roma Capitale per l’affidamento in concessione della gestione di un impianto sportivo, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 182 e 183 del d. lgs. n. 36/2023. Il disciplinare richiede, a pena di esclusione, il PEF asseverato.
Dopo un primo provvedimento di esclusione della Commissione, il RUP conferma l’esclusione con provvedimento del 21 gennaio 2025, fondato su due ragioni: inidoneità dell’asseverazione e insostenibilità del piano. Il TAR Lazio, con sentenza n. 11824/2025, dichiara in parte inammissibile e in parte respinge il ricorso. Il raggruppamento appella.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le censure avverso la proposta di aggiudicazione. L’atto è endoprocedimentale e inidoneo a produrre lesione autonoma: secondo l’Adunanza plenaria n. 7 del 2022 e la Sez. V n. 3623 del 2023, l’interesse si appunta sull’aggiudicazione, che non è atto meramente confermativo ma esprime una nuova e autonoma dichiarazione di volontà. Impugnata la sola proposta, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Poiché nel caso di specie l’aggiudicazione è stata gravata in separato giudizio, le censure restano inammissibili.
Quanto alla competenza a escludere, la Corte rileva che la Commissione aveva dapprima disposto l’esclusione, ma il RUP ha poi esercitato il proprio potere escludente ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. d), dell’allegato 1.2. Il provvedimento del 21 gennaio 2025 non è mera convalida ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990, ma portato di un nuovo riesercizio del potere, con autonoma istruttoria e nuove ragioni: esso sostituisce i precedenti atti, dei quali è venuta meno la lesività.
Nel merito dell’esclusione, il provvedimento è plurimotivato e resiste se una sola ragione è fondata. La richiesta del PEF asseverato rientra nel potere di apprezzamento della stazione appaltante: la concessione si qualifica per il trasferimento del rischio operativo e il PEF rappresenta la concreta distribuzione del rischio. Richiamando la Sez. V n. 5196 del 2025, il Collegio osserva che il PEF «pur non essendo obbligatorio in ogni concessione, conserva un ruolo centrale quando il bando espressamente lo richieda». La tassatività dell’art. 10, comma 2, riguarda solo le cause degli artt. 94 e 95, mentre il comma 3 consente di introdurre requisiti speciali; le prescrizioni sul contenuto dell’offerta economica non attengono ai requisiti generali.
L’incompletezza dell’offerta economica non richiede contraddittorio: secondo la Sez. V n. 804 del 2025, essa è valida ragione di esclusione. Non opera il soccorso istruttorio ex art. 101 del d. lgs. n. 36/2023, escluso per la documentazione che compone l’offerta.
La Corte dubita invece dell’esclusione fondata sull’asseverazione resa da un revisore contabile persona fisica: il Codice non specifica l’ambito soggettivo dei soggetti abilitati, diversamente dal previgente art. 183, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016. Sottopone pertanto al contraddittorio, ex art. 73, comma 3, c.p.a., l’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, e rinvia la decisione all’udienza del 2 aprile 2026.
Nota della Redazione
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