Rinuncia all’appello e annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado (Cons. Stato n. 918 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In virtù del principio dispositivo, applicabile anche al processo amministrativo, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Può quindi dichiarare di non avere più interesse alla decisione e rinunciare espressamente al ricorso. Il giudice può solo prendere atto di tale sopravvenienza e dichiarare l’improcedibilità, senza procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. La rinuncia non determina la riforma della sentenza di primo grado e non è compatibile, se in primo grado vi è stata condanna alle spese, con una compensazione integrale delle spese dei due gradi, salvo che le parti la esprimano espressamente. La sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado si riflette sull’appello principale e, in via derivata, sugli appelli incidentali di fatto condizionati, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Il Fatto

Un privato impugnò davanti al TAR Veneto il permesso di costruire rilasciato dal Comune per un complesso edilizio a schiera e, con motivi aggiunti, il successivo permesso in variante. Il TAR annullò i provvedimenti per violazione delle disposizioni sull’altezza massima degli edifici. Il Cons. Stato, sez. IV respinse l’appello principale e quello incidentale proposti dal titolare del permesso e dal Comune.

Nelle more, il Comune reiterò i titoli edilizi per una parte del complesso. Il vicino propose un nuovo ricorso di primo grado, affidato a otto motivi. Il TAR, con la sentenza appellata, respinse il ricorso e lo condannò alle spese. Contro tale pronuncia fu proposto appello, resistito dal Comune e dal titolare del permesso, entrambi appellanti incidentali sulle eccezioni pregiudiziali respinte. Prima dell’udienza l’appellante dichiarò di rinunciare all’appello, chiedendo la compensazione integrale delle spese di lite; le altre parti accettarono la rinuncia e la compensazione dei due gradi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio dispositivo, che opera anche nel processo amministrativo. Fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione la parte ha la piena disponibilità dell’azione. Può quindi dichiarare di non avere più interesse alla decisione e rinunciare esplicitamente al ricorso, provocando la presa d’atto del giudice. Questi può solo dichiarare l’improcedibilità: non procede d’ufficio e non si sostituisce al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Sul punto la decisione richiama Cons. Stato, sez. II, n. 6437 del 2023 e n. 8886 del 2022, sez. IV n. 3482 del 2023, sez. III n. 1418 del 2023.

Il Collegio rileva però un profilo di raccordo con le spese. La rinuncia all’appello non può comportare la riforma della sentenza di primo grado, che contiene una condanna al pagamento delle spese. Pertanto la rinuncia non è compatibile con la compensazione delle spese e degli onorari di entrambi i gradi invocata dagli appellati, mentre l’appellante aveva chiesto una compensazione integrale senza specificare i gradi.

Il giudice ritiene allora maggiormente coerente con la comune intenzione delle parti ravvisare un’univoca sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso di primo grado e, per esso, all’appello principale, con conseguente improcedibilità di entrambi.

Gli appelli incidentali sono di fatto condizionati, vertendo su eccezioni pregiudiziali rigettate dal TAR che aveva comunque respinto il ricorso nel merito. Essi risultano perciò improcedibili in via derivata dall’improcedibilità dell’appello principale, sebbene non espressamente rinunciati; la relativa rinuncia si desume comunque dall’accordo sulla compensazione. Ne deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado.

In ragione dell’accordo delle parti, gli onorari e le spese di ambedue i gradi sono compensati. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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