Finanziamenti ISI: la società agricola senza dipendenti accede al bando (TAR Piemonte n. 1921 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso pubblico ISI non riserva l’accesso ai finanziamenti alle sole società agricole munite di dipendenti, né prevede una clausola espulsiva per quelle costituite dai soli soci. Il requisito della regolarità assicurativa e contributiva va verificato, per l’impresa agricola senza dipendenti, in capo ai soci coltivatori diretti che prestano attività lavorativa a favore della società, anche se iscritti alle gestioni separate INPS. La posizione INPS intestata alla società non costituisce centro di imputazione del lavoro, ma strumento organizzativo dell’attività dei soci: decisiva è la qualifica di impresa agricola ai sensi dell’art. 2135 cod. civ. La finalità antielusiva è presidiata dal divieto di reiterazione del finanziamento e dai controlli dell’ente, non da un’esclusione preventiva.

Il Fatto

Una società agricola semplice presenta domanda di finanziamento all’INAIL per un progetto di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza, nell’ambito dell’Avviso pubblico ISI e dell’Asse 5, riservato alle micro e piccole imprese della produzione primaria agricola. La richiesta viene confermata nel corso del c.d. click day.

L’amministrazione comunica il mancato superamento della verifica: la società non sarebbe titolare di un rapporto assicurativo INPS e i soci svolgerebbero altre attività, uno come titolare di impresa individuale e l’altro come socio di una cooperativa agricola. Le controdeduzioni non mutano l’esito e la domanda è respinta. La società impugna il diniego davanti al TAR, censurando l’interpretazione degli artt. 7 e 11 del bando, la mancata attivazione del soccorso istruttorio e prospettando, in via subordinata, la rimessione alla Corte costituzionale per disparità di trattamento tra imprese agricole.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il perimetro dell’avviso. L’art. 6 individua i destinatari nell’impresa agricola, anche individuale o societaria, iscritta alla sezione speciale del Registro delle imprese, titolare di partita IVA agricola e qualificata come impresa individuale, società agricola o cooperativa. La preclusione per le imprese prive di dipendenti compare invece solo nell’art. 3, e riguarda esclusivamente i progetti dell’Allegato 1.2. Per l’Asse 5 non opera alcuna limitazione.

Quanto al requisito contributivo, l’art. 7 richiede l’assoggettamento e la regolarità del DURC «sia per i lavoratori subordinati che per i soci che svolgono attività lavorativa a favore dell’impresa, anche se iscritti alle gestioni separate Inps», con verifica degli obblighi che i soci assolvono in proprio. L’art. 11, a sua volta, collega l’accesso alla compilazione alla gestione del rapporto assicurativo. Da qui la conclusione: l’avviso non esclude le società costituite dai soli soci.

Il Collegio richiama il precedente del TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, n. 54 del 2026, secondo cui la regolarità è richiesta anche per i soci che prestano attività lavorativa, e la pronuncia del TAR Toscana, sez. II, n. 470 del 2025, che valorizza l’attività lavorativa del socio al pari di quella del lavoratore subordinato. A ciò si aggiunge l’art. 1, comma 5-bis, del d.lgs. n. 99/2004: l’imprenditore agricolo professionale persona fisica deve iscriversi alla gestione previdenziale agricola anche ove socio di società di persone. Il dovere contributivo ricade quindi direttamente sul socio coltivatore diretto, non sulla società priva di dipendenti.

La tesi dell’amministrazione su una necessaria posizione INPS autonoma della richiedente è respinta richiamando il TAR Veneto n. 444 del 2026: l’art. 6 valorizza la natura di impresa agricola del destinatario, non la sua condizione di datore di lavoro; la società è strumento organizzativo dell’attività dei soci e il requisito va verificato su questi ultimi.

Quanto alle FAQ dell’avviso ISI 2024, il riferimento alle «altre attività» dei soci va inteso come attività diverse da quella agricola. Nel caso concreto tutti i soci sono coltivatori diretti e la circostanza che uno di essi sedesse nel consiglio di amministrazione della cooperativa conferitrice del latte, per conto della ricorrente, è rimasta incontestata. Il rischio di uso distorto del finanziamento è comunque neutralizzato dal divieto di reiterazione nelle tre edizioni successive e dai controlli dell’ente, che potrà rigettare future richieste in presenza di abusi.

Il ricorso è quindi fondato. Il Collegio ordina all’INAIL di riattivare l’esame della domanda e concludere il procedimento con provvedimento espresso e congruamente motivato; assorbe ogni ulteriore censura e compensa integralmente le spese di lite in ragione della complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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