Autotutela sulla SCIA tardiva e affidamento del privato (Cons. Stato n. 9218 del 18.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando la SCIA ha riacquistato efficacia per effetto dell’annullamento giurisdizionale del primo atto inibitorio, l’amministrazione che intenda rimuoverne gli effetti dopo la scadenza del termine può adottare esclusivamente un atto di annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. L’esercizio tardivo dell’autotutela esige una motivazione che dia conto delle ragioni di interesse pubblico, dell’impossibilità di superare i vincoli richiamati e, soprattutto, di un’adeguata comparazione con il legittimo affidamento nel frattempo sorto in capo al privato. Il mero richiamo generico alla non conformità urbanistica dell’area non soddisfa tale onere e determina l’illegittimità del provvedimento inibitorio.
Il Fatto
L’odierno appellante presentava nel 2013 una SCIA per esercitare attività di mercatino all’aperto dell’usato e del baratto. Il Comune adottava un primo atto di inibitoria, annullato dal TAR Salerno con sentenza n. 1388 del 16 luglio 2014 per difetto di motivazione e di istruttoria. Da quella pubblicazione gli effetti della SCIA del 2013 tornavano dunque a espandersi.
Oltre diciotto mesi dopo, il 26 gennaio 2016, il Comune adottava una nuova inibitoria, fondata su una nota del segretario generale risalente al 17 marzo 2014 e incentrata sulla non conformità urbanistica dell’area, classificata come agricola dal PRG, oltre che sulla violazione del vincolo paesaggistico e di quello idrogeologico. Il TAR Salerno, con sentenza n. 2109 del 22 luglio 2022, rigettava il ricorso, ritenendo non impugnata la nota del segretario generale e sussistente la difformità urbanistica ed edilizia dei manufatti. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie il gravame muovendo dal primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. La nota del segretario generale del 17 marzo 2014 non costituisce provvedimento lesivo, perché riservava le valutazioni definitive agli organi competenti e promanava da un organo privo del potere di adottare una determinazione finale in materia.
Una volta annullato il primo atto inibitorio, la SCIA del 2013 aveva riacquisito efficacia. Ne consegue che il Comune, nel gennaio 2016, poteva intervenire esclusivamente mediante annullamento d’ufficio, essendo ampiamente decorso il termine previsto dalla disciplina dell’autotutela. La Corte precisa che la legge n. 124 del 7 agosto 2015 non era ancora applicabile alla fattispecie.
Il Collegio rileva poi i difetti motivazionali del provvedimento. Manca ogni spiegazione circa le ragioni dell’impossibilità di superare i due vincoli, paesaggistico e idrogeologico, che vengono solo genericamente richiamati. Soprattutto, difetta una adeguata comparazione tra l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto e il legittimo affidamento medio tempore sorto in capo al privato: il provvedimento si limita ad affermare l’incompatibilità dell’attività con la destinazione agricola dell’area, senza considerare che nel frattempo la stessa aveva ricevuto destinazione commerciale e artigianale.
Da ciò discende la violazione dell’art. 21-nonies e l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento di ogni altra censura. In riforma della sentenza impugnata, il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di primo grado e annulla la determinazione comunale del 26 gennaio 2016, con condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate in complessivi euro 4.000 oltre accessori.
Nota della Redazione
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