Cessione quote s.n.c. e divieto decennale di concorso farmaceutico (C.G.A.R.S. n. 658 del 11.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessione di quote di una società in nome collettivo titolare di sede farmaceutica integra, ai fini dell’art. 12, comma 4, legge n. 475/1968, un atto di cessione della “propria farmacia”, con la conseguenza che il socio cedente non può concorrere all’assegnazione di altra sede prima che siano trascorsi dieci anni dal trasferimento. La lettura funzionale della norma si fonda sull’assenza, nelle società di persone, di una personalità giuridica distinta dai soci e sull’imputabilità a ciascun socio del compendio aziendale destinato all’esercizio. Il divieto opera anche quando la dismissione avvenga per atto di liberalità e a favore di altro socio. La preclusione non è incisa dagli interventi legislativi che hanno liberalizzato la gestione societaria delle farmacie, non avendo essi abrogato né derogato alla disposizione.
Il Fatto
Con decreto assessoriale l’amministrazione regionale aveva assegnato alla ricorrente una sede farmaceutica nell’ambito del concorso straordinario indetto con il D.D.G. n. 2782/2012. All’esito dei controlli sulle autocertificazioni, l’azienda sanitaria provinciale segnalava che l’assegnataria, con atto del febbraio 2013, aveva ceduto l’intera propria quota di partecipazione alla società in nome collettivo titolare di altra farmacia, di cui era socia unica amministratrice e direttore tecnico.
L’amministrazione avviava il procedimento di revoca dell’assegnazione e lo concludeva in senso negativo, richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato sull’applicabilità del divieto anche alle cessioni di quote. Il TAR Sicilia rigettava il ricorso con sentenza n. 40/2024. La farmacista appellava, contestando l’applicazione analogica della norma e la riconducibilità della cessione di una mera partecipazione alla fattispecie legale.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. concentra l’analisi sull’art. 12, comma 4, legge n. 475/1968, che preclude al farmacista che abbia ceduto la propria farmacia di concorrere per altra sede prima dei dieci anni dal trasferimento. La norma, secondo il Collegio, persegue una finalità di sterilizzazione delle aspirazioni concorsuali del cedente, componendo l’interesse alla monetizzazione della posizione con quello pubblico a preservare il servizio farmaceutico da logiche speculative.
Il passaggio centrale riguarda la struttura della società in nome collettivo. L’assenza di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta, con la responsabilità solidale e illimitata dei soci, impedisce di configurare uno schermo impenetrabile tra società e soci. Ne deriva che il diritto di esercitare la farmacia e il compendio aziendale sono “propri” anche dei singoli soci, i quali detengono il potere di deciderne l’alienazione.
Su questa base il Collegio richiama la sentenza n. 229 del 2020 e la sentenza n. 6775 del 2022 del Consiglio di Stato, nonché la sentenza n. 6016 del 2023 e la propria sentenza n. 505 del 2024. Da tali precedenti ricava che la forma societaria costituisce solo uno schema organizzativo, rilevante nei rapporti interni, e che l’operazione elusiva resta censurabile anche quando la cessione avvenga mediante trasferimento di quote.
Il Collegio esclude rilievo al carattere liberale dell’atto e alla conservazione temporanea della titolarità delle quote. Rileva invece che la cessione ha comportato il trasferimento dei poteri di gestione dell’azienda e ha consentito al cedente di liberarsi della partecipazione per acquisire il requisito di partecipazione al concorso.
Quanto al profilo costituzionale, la Corte ritiene che la lettura funzionale sia costituzionalmente orientata, poiché l’interpretazione opposta porrebbe dubbi di compatibilità con gli artt. 3 e 32 Cost.. L’appello è pertanto infondato e respinto, con integrale compensazione delle spese processuali in ragione della peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
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