Notifica del ricorso e deposito della prova entro il passaggio in decisione (Cons. Stato n. 9287 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 45, comma 3, c.p.a., il deposito della prova del perfezionamento della notifica del ricorso per il destinatario è condizione indispensabile perché la domanda introdotta possa essere esaminata. Il termine ultimo per tale adempimento coincide con il passaggio in decisione della causa. La produzione successiva, intervenuta dopo lo svolgimento dell’udienza di discussione, non sana il difetto, salvo che la parte proponga istanza di rimessione in termini allegando e provando che l’omissione dipenda da causa a essa non imputabile. Lo svolgimento dell’udienza in modalità telematica non costituisce ostacolo al tempestivo deposito sulla piattaforma.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al TAR Calabria il risarcimento del danno derivante dalla mancata proclamazione quale vincitore di un concorso bandito da una comunità montana. La illegittimità della delibera di assunzione era già stata accertata con una precedente sentenza di annullamento, confermata in appello, e il rapporto con l’assunto si era nel frattempo esaurito. Di qui la domanda risarcitoria, quantificata nella misura del 50% di quanto percepito dal vincitore illegittimo.

Nel corso del giudizio il Tribunale rilevava profili di inammissibilità per difetto di prova della notifica del ricorso all’ente, non costituito, e assegnava un termine per memorie. La prova veniva prodotta solo successivamente. Il TAR dichiarava quindi il ricorso inammissibile, non essendo stata depositata tempestivamente la prova della notifica e non essendo stata formulata istanza di rimessione in termini. Il ricorrente ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella verifica della tempestività del deposito della prova dell’avvenuta notifica del ricorso introduttivo all’ente intimato. Il dato normativo è l’art. 45, comma 3, c.p.a., che vieta al giudice di esaminare le domande contenute in atti introduttivi rispetto ai quali non sia stato comprovato il buon esito della notifica al destinatario entro il termine ultimo del passaggio in decisione della causa.

Il Consiglio di Stato richiama il proprio orientamento espresso da Cons. Stato, sez. V, n. 3084 del 2023, secondo cui la parte che si avvale della facoltà di depositare il ricorso senza la prova della notificazione è tenuta a documentare il perfezionamento anche per il destinatario, con la conseguenza che, in assenza di tale prova, le domande non possono essere esaminate.

L’appellante aveva sostenuto che l’udienza si era svolta in modalità telematica e che la prova era stata prodotta nello stesso giorno, su sollecitazione del Collegio. Entrambe le difese sono superate. La memoria è stata depositata alle ore 19,15, quando l’udienza in mattinata si era già tenuta; la modalità telematica, osserva la Corte, non avrebbe impedito il tempestivo deposito sulla piattaforma.

Il Collegio sottolinea inoltre che il primo giudice aveva assegnato al ricorrente un termine per memorie, così consentendogli di evitare la declaratoria di inammissibilità mediante un’istanza di rimessione in termini corredata dalla prova che l’omissione dipendeva da causa non imputabile, secondo il temperamento già indicato da Cons. Stato, sez. IV, n. 4958 del 2011. Tale istanza non è stata proposta.

Confermata la statuizione di inammissibilità, resta precluso l’esame delle censure di merito riproposte. L’appello è pertanto respinto, con nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione della parte appellata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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