Verifica di anomalia e stima della minore produttività del personale fragile (TAR Emilia-Romagna n. 943 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La verifica di congruità dell’offerta ha carattere globale e sintetico e non si risolve nella ricerca di singole inesattezze. La stazione appaltante può fondare il giudizio di anomalia su una stima della minore produttività del personale appartenente alle cd. categorie fragili e degli apprendisti, purché tale stima non sia manifestamente irragionevole e l’offerente non abbia prospettato una quantificazione alternativa supportata da elementi di fatto. L’offerta deve risultare in equilibrio in sé e non grazie alla forza economica dell’offerente, che altrimenti consentirebbe una concorrenza sleale ai danni degli operatori più deboli. Il rispetto del contraddittorio procedimentale impone di consentire all’interessato di rappresentare elementi favorevoli, ma non si traduce in un obbligo di comunicare l’inidoneità dei giustificativi prodotti né in uno scambio incessante di deduzioni.
Il Fatto
Intercent-ER, centrale di committenza regionale, bandisce una procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e disinfezione ambientale per le Aziende USL di Bologna e Ferrara, articolata in due lotti, con aggiudicazione alla offerta economicamente più vantaggiosa e vincolo per ciascun concorrente di risultare aggiudicatario di un solo lotto.
Dopo alcune vicende in autotutela sulle aggiudicazioni, la stazione appaltante avvia la verifica di congruità dell’offerta del raggruppamento primo in graduatoria sul lotto 2 e, all’esito, lo esclude per anomalia dell’offerta, aggiudicando al raggruppamento terzo. Il raggruppamento escluso impugna la determina lamentando l’erroneità del giudizio su tre voci di costo e la violazione del contraddittorio. L’aggiudicatario propone ricorso incidentale; i ricorrenti principali reagiscono con motivi aggiunti avverso la legge di gara.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui la verifica di anomalia deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo. Un utile nullo o negativo rende l’offerta sicuramente anomala, mentre un utile anche modesto non basta a escluderla. Il giudizio della stazione appaltante, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o palese travisamento dei fatti.
Sul costo della manodopera, il giudice ritiene non manifestamente irragionevole presumere che il personale con disabilità non inferiore al 45% e quello inesperto in apprendistato abbiano produttività inferiore rispetto al personale storico. Le squadre miste non eludono il problema, perché non si può esigere dal personale esperto una produttività compensativa; l’idoneità psico-fisica, inoltre, attiene alla capacità di rendere la prestazione, non alla produttività. Poiché le ricorrenti non hanno offerto una stima alternativa documentata, la quantificazione del 20% operata dall’Amministrazione si sottrae al sindacato.
Sulla voce spese generali, il Collegio osserva che per i servizi non esiste una norma analoga all’art. 32 d.P.R. n. 207/2010 dettata per i lavori, ma non è irragionevole ritenere che la voce non possa collocarsi molto al di sotto dell’intervallo di congruità ivi previsto. La somma residua dichiarata non raggiunge lo 0,09% del valore dell’appalto e, anche sommando l’utile, resta sotto l’1,6%: la valutazione di non congruità è dunque immune da vizi.
Sui prodotti di pulizia, la determinazione del dato non noto mediante parametri razionali tratti dal lotto 1 — prestazioni in larga parte coincidenti — non integra un inammissibile raffronto fra offerte. Il Tribunale ribadisce che l’utile non può essere impiegato di volta in volta per coprire ciascuna sottostima e che risparmi e utile indiretto dedotti sono generici e indimostrati.
Quanto al contraddittorio, l’interlocuzione è stata approfondita e plurifase; in ogni caso la sottostima dei materiali, da sola, manda in perdita l’offerta, rendendo irrilevante ogni eventuale vizio procedimentale. Il ricorso principale è respinto; incidentale e motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Nota della Redazione
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