Revoca nulla osta lavoro illegittima se onere ANPAL introdotto solo nel 2023 (TAR Campania n. 2820 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’onere di produrre la documentazione attestante la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, rilasciata dal centro per l’impiego, costituisce novità introdotta dal d.P.C.M. 29 dicembre 2022 e dalle relative disposizioni attuative. Esso non si applica alle domande di nulla osta al lavoro subordinato presentate sulla base del d.P.C.M. 21 dicembre 2021, che non contempla l’adempimento né richiama l’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 286/1998. La revoca fondata sulla pretesa inosservanza di un onere ratione temporis inapplicabile è illegittima. L’illegittimità è rafforzata dal lungo lasso di tempo intercorso e dalla mancanza di tempestive contestazioni, che consolidano l’affidamento del datore di lavoro e impongono la leale cooperazione procedimentale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, presenta il 27 gennaio 2022 domanda di nulla osta al lavoro subordinato per lavoratori stranieri, nell’ambito della programmazione transitoria dei flussi per l’anno 2021. Il 3 agosto 2022 lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura rilascia i nulla osta. Dopo l’ingresso dei lavoratori, il ricorrente chiede la convocazione per sottoscrivere i contratti di soggiorno e ottenere i modelli 209 necessari al permesso di soggiorno.

Per uno dei lavoratori, con provvedimento del 28 agosto 2024, lo Sportello Unico revoca il nulla osta, contestando la mancata produzione della documentazione attestante la verifica di indisponibilità di lavoratori sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente impugna la revoca davanti al TAR Campania, che accoglie l’istanza cautelare con ordinanza n. 2693 del 2024 e definisce la causa all’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal confronto tra i due regimi dei flussi applicabili ratione temporis. Il d.P.C.M. 21 dicembre 2021, recante la programmazione transitoria per l’anno 2021, demanda le disposizioni attuative a una circolare congiunta interministeriale, ma non accenna alla previa richiesta all’ANPAL di verifica dell’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, né richiama l’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 286/1998. Anche le disposizioni attuative del 5 gennaio 2022, ad avviso del Tribunale, non contemplano l’adempimento.

Diverso tenore presenta il d.P.C.M. 29 dicembre 2022, relativo ai flussi 2023, che all’art. 9, commi 1 e 2, prevede espressamente la richiesta obbligatoria all’ANPAL. La natura di novità della prescrizione è confermata dalla stessa amministrazione, che con la nota esplicativa del 30 gennaio 2023 richiama l’attenzione su una “importante novità introdotta dal Decreto Flussi 2022”. Il dato letterale e quello applicativo convergono, dunque, nel collocare l’onere in un momento successivo alla domanda presentata dal ricorrente.

Da qui l’infondatezza della ragione ostativa posta a fondamento del provvedimento impugnato: la revoca contesta l’inosservanza di un onere ratione temporis inapplicabile alla fattispecie. Il Tribunale sottolinea inoltre il lungo lasso temporale tra la richiesta del gennaio 2022, il rilascio del nulla osta e la revoca del 2024. Anche a voler ipotizzare carenze documentali di tal genere, esse avrebbero dovuto emergere prima.

La mancanza di qualsiasi tempestiva contestazione, unita al differente tenore letterale dei due decreti e delle rispettive disposizioni attuative, ha ingenerato nel ricorrente il ragionevole convincimento circa la correttezza del percorso seguito. Il Collegio valorizza così il profilo soggettivo della tutela dell’affidamento e della leale cooperazione, che persuadono ulteriormente dell’illegittimità della revoca. Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese di lite in ragione delle peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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