Vincolo monumentale esteso al complesso e diniego di accertamento di conformità (Cons. Stato n. 9674 del 03.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo monumentale che grava su un immobile di pregio non si esaurisce nel solo fabbricato storico, ma ricomprende l’intero complesso architettonico, comprese le aree cortilizie e di accesso che ne rappresentano il significato storico-tradizionale e che, anche nella percezione visiva, costituiscono con esso un inscindibile unicum. Ne deriva che gli interventi su tali spazi pertinenziali soggiacciono alla medesima disciplina di tutela e non possono impiegare materiali o soluzioni architettoniche incompatibili con l’originario impianto. Sul piano del provvedimento plurimotivato, la legittimità anche di una sola delle ragioni ostative espresse è sufficiente a sorreggere l’atto in sede giurisdizionale, con assorbimento delle censure rivolte alle altre. Il diniego di accertamento di conformità fondato su carenze documentali non integrate dal richiedente, benché segnalate nel preavviso, è legittimo. Il pre-assenso regionale non vincola l’amministrazione al rilascio dei successivi titoli edilizi, che restano atti autonomi.
Il Fatto
La società proprietaria di un immobile di pregio destinato a civile abitazione presentava istanza per realizzare sul resede una nuova pavimentazione esterna e ricostruire un gazebo, ottenendo l’autorizzazione comunale. Seguiva una D.I.A.E., ma un sopralluogo accertava l’avvio dei lavori in violazione del termine dilatorio di venti giorni previsto dalla normativa regionale allora vigente. Il comune ingiungeva quindi la demolizione delle opere abusive e la società presentava istanza di accertamento di conformità.
Dopo il preavviso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, motivato dal contrasto con l’art. 8 delle N.T.A. del regolamento urbanistico comunale, l’amministrazione respingeva l’istanza e successivamente diffidava all’adempimento dell’ordine demolitorio. Il TAR Toscana rigettava il ricorso; la società proponeva appello, deducendo violazione delle N.T.A., difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e contraddittorietà rispetto al pre-assenso.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove da una premessa di metodo: il provvedimento di diniego si fonda su più ragioni ostative e, secondo il consolidato orientamento richiamato (Consiglio di Stato, sez. V, n. 7340 del 2024), la legittimità di una sola di esse rende infondato il gravame, con assorbimento delle doglianze relative alle altre. Il collegio sottolinea inoltre che l’amministrazione era titolare di un ampio potere tecnico-discrezionale, non esercitato in modo irragionevole.
Il primo sub-motivo negava l’esistenza del vincolo monumentale sul resede. La Corte lo respinge: sarebbe illogico escludere dal vincolo l’area prospiciente il fabbricato, poiché consentire ai proprietari interventi liberi su tali spazi porterebbe a un inevitabile svilimento dei valori culturali. Significativo il rilievo che la stessa appellante, nelle istanze, aveva sempre qualificato l’immobile come “complesso monumentale” e l’area a verde come “giardino monumentale”, e aveva chiesto l’assenso preventivo ex art. 79, comma 4, della legge regionale Toscana n. 1/2005, previsto per i soli immobili vincolati. Poiché l’art. 8 delle N.T.A. limita gli interventi alla tipologia “Re1”, la cui nozione rinvia all’art. 29 del d.lgs. n. 42/2004, le opere realizzate non vi rientrano.
Nel merito il collegio osserva che il gazebo, non coevo al fabbricato seicentesco, era crollato prima dell’intervento, talché correttamente il comune lo ha qualificato come nuova costruzione; l’opera comportava inoltre un aumento di superficie e impiegava materiali non tradizionali (pilastri in cemento armato, guaina in rame). Quanto alla pavimentazione, le notevoli dimensioni e i materiali moderni (sestini, cordoli e zanelle prefabbricati) ne confermano l’incompatibilità con le prescrizioni di tutela.
Infondate anche le censure sulla carenza professionale del tecnico, sulla permeabilità delle aree e sul collaudo antisismico: in quest’ultimo caso il Genio Civile aveva rigettato la richiesta, evidenziando l’insussistenza di un requisito strutturale. Il secondo motivo, fondato sulla contraddittorietà rispetto al pre-assenso, è respinto perché tra progetto assentito e opere da sanare esistevano difformità, e il pre-assenso costituiva mera approvazione di massima, non vincolante per i successivi titoli edilizi. L’appello è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.