Distanziometro per sale gioco legittimo salvo effetto espulsivo concreto (Cons. Stato n. 9721 del 04.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo il distanziometro regionale che vieti l’esercizio di sale gioco e scommesse a distanza inferiore a cinquecento metri da luoghi sensibili. La misura trova fondamento nell’art. 41 Cost., che consente programmi e controlli sull’attività economica privata per fini sociali, e persegue la tutela di soggetti vulnerabili e la prevenzione del gioco compulsivo. Il presunto effetto espulsivo non integra di per sé un vizio di legittimità, ma va verificato in concreto: non sussiste quando, al momento dei provvedimenti, la delocalizzazione era consentita e il titolare non ha presentato alcuna istanza. L’errato calcolo della distanza è censura inammissibile se dedotta in modo generico, senza indicare gli errori commessi e il calcolo corretto.
Il Fatto
Una società gestiva tre sale gioco e scommesse nel territorio di Reggio Emilia. A seguito della mappatura dei luoghi sensibili approvata dal Comune, gli uffici competenti hanno accertato che le sale si trovavano a distanza non conforme da istituti scolastici e impianti sportivi. Con tre provvedimenti del 30 luglio 2018 è stato richiesto alla società di delocalizzare le attività ovvero di chiuderle. Una successiva ordinanza del 17 gennaio 2020 ha disposto la chiusura di una delle sale, rimasta operativa.
La società ha impugnato gli atti davanti al TAR Emilia Romagna, che ha respinto ricorso e motivi aggiunti, estromettendo i soggetti terzi e ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme regionali. Proposto appello, il Consiglio di Stato ha disposto istruttoria per verificare la concreta possibilità di delocalizzazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il primo motivo sotto due profili: la legittimità del distanziometro in astratto e il suo funzionamento concreto. Sul primo, richiama la giurisprudenza costituzionale, in particolare le sentenze n. 300 del 2011 e n. 108 del 2017, che hanno escluso l’invasione della competenza statale in materia di ordine pubblico, qualificando le norme come finalizzate alla tutela della salute e alla prevenzione del gioco compulsivo.
La Corte ritiene manifestamente infondata la questione sull’effetto espulsivo, argomentando dall’art. 41 Cost. e dalla costante giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 2422 del 2023 e n. 1618 del 2019). Il distanziometro è legittimo quando la distanza minima è compresa tra i 300 e i 500 metri e lascia disponibile una porzione, anche modesta, del territorio comunale, come nella specie decisa da Cons. Stato n. 11036 del 2022. Non è invece necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ricorrendo un’ipotesi di acte clair.
Sul secondo profilo, il Collegio esamina la relazione del Comune e rileva che all’epoca dei provvedimenti la delocalizzazione era consentita, sia pure con l’onere della stipula di un accordo operativo o dell’inserimento nel POC. La società non ha presentato alcuna istanza e non ha dimostrato le asserite “istanze esplorative”. L’effetto espulsivo concreto non è quindi ravvisabile.
Il Collegio distingue i casi decisi con le sentenze n. 5157 e n. 5160 del 2024, dove le istanze erano state presentate ma precluse dalla disciplina urbanistica sopravvenuta. Qui il percorso è diverso. Quanto al secondo motivo, la censura sull’errato calcolo delle distanze è inammissibile perché generica, né è contestata la distanza da due scuole della sala di via Daniele da Torricella. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la complessità del caso.
Nota della Redazione
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